Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 25147 del 24/10/2017

Mercoledi 29 Novembre 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. GARRI Fabrizia - rel. Consigliere -

Dott. LEO Giuseppina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20193-2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato LOREDANA RONDELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIO BAGIANTI, DAVID ZAGANELLI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

KEMON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE MARCHIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RODOLFO VALDINA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 65/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/06/2015 R.G.N. 79/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato EMILIO BAGIANTI;

udito l'Avvocato RODOLFO VALDINA.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Perugia, per quanto ancora interessa, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città ed ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dalla Kemon s.p.a. ad A.A. in data 4 gennaio 2010 rigettando per l'effetto le domande risarcitorie da questi formulate. Inoltre ha rigettato la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti il 24 luglio 2009 e la domanda di inibitoria formulata dalla Kemon s.p.a..

2. Il giudice di appello ha ritenuto che la condotta tenuta dal ricorrente, consistita nel trasferimento su una pen drive di sua proprietà, poi smarrita e casualmente rinvenuta nei locali della società, di un numero rilevantissimo di dati appartenenti alla azienda, sebbene non divulgati a terzi, integrasse la fattispecie prevista dall'art. 52 del c.c.n.l. dei dipendenti di aziende chimiche sanzionata con il licenziamento in tronco. Con riguardo poi alla richiesta di pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza sottoscritto dall' A., la Corte di merito ne ha escluso la spettanza sul rilievo che, per effetto della sua assunzione presso una società con oggetto sociale sostanzialmente coincidente, si era determinata una violazione del patto stesso e dunque nulla era dovuto. ...

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