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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente -
Dott. TORRICE Amelia - rel. Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11875-2015 proposto da:
A.R., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIACOMO PACE, EMANUELE GUARINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO n. 18, presso lo studio degli avvocato PIERLUIGI RIZZO, NUNZIO RIZZO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7271/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/10/2014 R.G.N. 7000/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIANLUCA SABATINI per delega verbale.
1. La Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 7271 in data 30.10.2014 ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva respinto il ricorso proposto da A.R. nei confronti della società S.S.C.- Società Sviluppo Commerciale s.r.l. spa volto all'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato il 2.5.2009 ed alla pronuncia dei provvedimenti restitutori, economici e reali.
2. La Corte territoriale ha rilevato che: il giorno (OMISSIS) alle ore 13.10, l' A., scattato l'allarme antitaccheggio al momento del suo passaggio nella portineria del Supermercato ove prestava servizio, era stato trovato in possesso di confezioni di gomme e di caramelle del valore complessivo di Euro 9.80; nè nella immediatezza dei fatti nè in sede disciplinare il lavoratore aveva spiegato le ragioni del possesso dei beni rivenuti nel "giacchetto" e nei pantaloni; non era stata provata l'esistenza di dissapori tra l' A. ed il capo della sicurezza; era rimasta indimostrata l'esistenza di un piano volto ad "incastrare" l' A. in quanto la merce era stata rinvenuta non solo nel giacchetto, che il lavoratore aveva riferito di avere lasciato incustodito, ma anche nei pantaloni che il ricorrente indossava; l'elemento intenzionale era desumibile dalla circostanza che l' A., al pari degli altri dipendenti, non era a conoscenza del fatto che sui prodotti esposti negli scaffali erano stati apposti dispositivi antitaccheggio non visibili (adesivi); la gravità della condotta e la proporzione della sanzione espulsiva non potevano ritenersi escluse dal valore esiguo dei beni sottratti, avuto riguardo alla organizzazione del lavoro (esposizione delle merci alla pubblica fede), alle mansioni affidate all' A. (sino al 2008 addetto alla sicurezza; al momento di commissione dei fatti sottesi al licenziamento addetto rifornimento degli scaffali); l'inesistenza di precedenti disciplinari non costituiva elemento sufficiente per escludere la lesione del vincolo fiduciario in ragione della oggettiva gravità del comportamento e dell'elemento soggettivo, compendiatosi nella negazione dei doveri fondamentali che incombono sul lavoratore e su qualsiasi cittadino. ...
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