Cassazione civile Sez. lavoro Ordinanza n. 7844 del 29/03/2018

Giovedi 4 Ottobre 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente -

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere -

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -

Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere -

Dott. PICCONE Valeria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24544-2012 proposto da:

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE MARIANI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

M.L.;

- intimata -

nonchè da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO TORTORELLA, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE MARIANI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1276/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/12/2011 R.G.N. 1458/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Svolgimento del processo

che con sentenza in data 23 settembre 2009, il Tribunale di Livorno, in accoglimento del ricorso proposto da M.L. nei confronti della Cassa di Risparmio di Pisa, Lucca e Livorno S.p.A., ha accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nella categoria dirigenziale a decorrere dall'ottobre 2001 ed al relativo trattamento economico oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva, con conseguente condanna della società alla corresponsione delle differenze retributive ed ha ritenuto essersi verificato un evento lesivo per la salute del ricorrente a causa dei comportamenti tenuti dalla resistente, condannando, quindi, la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale; ...

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