Cassazione civile Sez. VI - Lavoro Ordinanza n. 6230 del 04/03/2019

Martedi 12 Marzo 2019

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente -

Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - Consigliere -

Dott. SPENA Francesca - rel. Consigliere -

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18359-2017 proposto da:

V.G., S.M., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore V.J.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentati e difesi dagli avvocati UMBERTO MAGARAGGIA, GIUSEPPE MAGARAGGIA;

- ricorrenti -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3094/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Svolgimento del processo

che con sentenza del 16 dicembre 2016- 20 gennaio 2017 numero 3094 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da V.G. e S.M., nella qualità di genitori della minore V.J.A., per il ripristino della indennità di frequenza, revocata dall'INPS in data 16 dicembre 2009;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava che il consulente tecnico nominato nel grado di appello aveva affermato che non era presente alcuno dei segni tipici della malattia posta a base della richiesta della prestazione (cheratocongiuntivite di Vernal), il che deponeva per una remissione della malattia o, quanto meno, per la presenza di una forma clinica non particolarmente penetrante. Inoltre dall'anno 2012 la minore non era più in trattamento con ciclosporina, circostanza che poteva rappresentare una giustificazione del precedente riconoscimento. La completezza e precisione dell'elaborato peritale e la mancanza di nuovi elementi nelle deduzioni formulate dalla difesa delle parti appellanti inducevano a ritenere infondata la richiesta di rinnovo dell'indagine peritale formulata all'udienza di discussione; ...

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