Cassazione civile Sez. III Sentenza del 17/02/2017 n.4202

Venerdi 10 Marzo 2017

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Segue un'anteprima del testo:

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2709/2014 proposto da:

M.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato REMO ELEUTERI, unitamente all'avvocato GERSAN PERSIA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COGET SRL, in persona del procuratore speciale Avv. R.G.L., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO LUCA RONCHI, giusta procura in atti;

- resistente -

avverso la sentenza n. 928/2013 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l'Avvocato GERSAN PERSIA;

udito l'Avvocato ANDREA PROVINI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

1. La s.r.l. Coget convenne in giudizio M.G., davanti al Giudice di pace di Montorio al Vomano, chiedendo il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura di sua proprietà a causa dello scontro con il cane di proprietà del convenuto, sbucato improvvisamente sulla strada statale ove stava transitando l'automobile.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace accolse la domanda.

2. La pronuncia è stata appellata dal M. e il Tribunale di Teramo, con sentenza dell'11 ottobre 2013, ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che la ricostruzione dei fatti portava ad affermare che non vi fosse alcuna responsabilità imputabile al conducente dell'autovettura, responsabilità da porre invece integralmente a carico del M., custode dell'animale fuggito. Era rimasto non dimostrato, infatti, che il conducente procedesse a velocità eccessiva ed era invece credibile, in considerazione dell'entità dei danni riportati dalla vettura, che il cane fosse sbucato all'improvviso provenendo dalla parte destra della carreggiata, com'era confermato anche dalla presenza di accessi laterali, sebbene sterrati. Il M., quindi, non aveva superato la presunzione di cui all'art. 2052 c.c.; nè poteva essere censurata la sentenza del Giudice di pace per aver dichiarato il convenuto decaduto dalla prova per testi, posto che la testimonianza dedotta era inutile, in quanto avente ad oggetto soltanto il valore del cane. ...

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