Cassazione civile Sez. III Sentenza del 12/10/2017 n.23964

Mercoledi 15 Novembre 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9887/2016 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dott. S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentata e difesa da se medesima;

- resistente -

avverso la sentenza n. 434/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l'accoglimento del motivo 1 di entrambi i ricorsi;

udito l'Avvocato ANTONIETTA CORETTI.

Svolgimento del processo

T.A. terzi nei confronti delle spese di liteprocedeva ad espropriazione presso del debitore INPS per il pagamento distratte in suo favore con sentenzadel Tribunale di Foggia, sezione lavoro. Raccolta la dichiarazione positiva del terzo pignorato, il giudice dell'esecuzione pronunciava ordinanza di assegnazione.

Successivamente, la T. notificava all'Istituto di previdenza un ulteriore atto di precetto per il recupero delle spese relative alla registrazione dell'ordinanza di cui sopra. Instaurava quindi una seconda procedura esecutiva, avverso la quale l'INPS proponeva opposizione, sostenendo l'inesistenza del titolo esecutivo. dell'esecuzione disponeva l'assegnazione delle pignorate fino alla concorrenza di un terzo del esposto dalla T.. ...

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