Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 3021 del 08/02/2018

Martedi 27 Febbraio 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. ROSSI Raffaele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6225/2015 proposto da:

D.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell'avvocato MARISA OLGA MERONI, LAURA MARIA GIAMMARRUSTO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso l'Avv. V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MUNDULA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO RENZELLA giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

SAIPEM SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3416/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato PAOLO PONTECORVI per delega;

udito l'Avvocato GIULIO MANDULA per delega orale.

Svolgimento del processo

D.G., debitore esecutato nella procedura di espropriazione immobiliare in suo danno promossa dalla società Saipem S.p.A. ed iscritta al R.G.Es. 1133/05 del Tribunale di Milano, propose opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso l'atto di intervento nella procedura depositato il 7 giugno 2006 da Equitalia Nord S.p.A. (già Esatri S.p.A.) per la soddisfazione di un credito di natura tributaria.

A suffragio dell'opposizione, dedusse la irregolarità formale del ricorso per intervento per omessa o incerta indicazione del titolo di credito nonchè l'inesistenza del credito azionato per inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento causalmente ascritte ad omesso versamento delle imposte su redditi da capitale per l'annualità 1993, in quanto irritualmente eseguite ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), modalità che aveva impedito all'opponente di venire a conoscenza dell'esistenza della pretesa creditoria prima dell'esperimento dell'atto di intervento. ...

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