Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 28510 del 08/11/2018

Mercoledi 21 Novembre 2018

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23744/2016 R.G. proposto da:

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Rossi e Letizia Crippa, con domicilio eletto in Roma, via IV Novembre n. 144;

- ricorrente -

contro

Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spinelli Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Leonida Bissolati n. 76;

- controricorrente -

R.P., B.A.;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano pubblicata il 31 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;

uditi l'Avv. Andrea Rossi per INAIL e l'Avv. Enrica Fasolo, per delega dell'Avv. Tommaso Spinelli Giordano, per la Allianz s.p.a., che hanno insistito nelle rispettive domande;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo.

Svolgimento del processo

In data 25 luglio 2002 B.M. veniva investito, nel cantiere nel quale si trovava a lavorare, da una pala cingolata manovrata da R.P.. L'INAIL riconosceva l'incidente sul lavoro e indennizzava B.M. per l'incidente subito.

Successivamente l'INAIL agiva in surrogazione, ex art. 1916 c.c., nei confronti di R.P., perchè ne fosse accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e di B.A., padre del danneggiato, alle cui dipendenze lavorava il R., ai sensi dell'art. 2049 c.c.. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.034 secondi