Cassazione civile Sez. III, Sentenza n. 2169 del 04-02-2016

Venerdi 1 Aprile 2016

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. - Presidente -

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -

Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1938-2013 proposto da:

D.N.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MENGHINI MARIO 21, presso lo studio dell'avvocato PORFILIO PASQUALE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERRARI GIUSEPPE 35, presso lo studio dell'avvocato DONATACCIO ANGELA CARMELA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE PESCE giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2991/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2012, R.G.N. 6486/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l'Avvocato PASQUALE PORFILIO;

udito l'Avvocato ANGELA DONATACCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del 3 motivo in subordine del 2 motivo, assorbiti gli altri.

Svolgimento del processo

D.N.M. propone ricorso per cassazione con sei motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma depositata il 5/6/2012, che ha confermato il rigetto della opposizione proposta dal D.N. al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali richiesto dell'avvocato C.F..

Resiste l'avvocato C.F..

D.N.M. ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. I giudici di merito hanno escluso la presenza di un patto di quota lite perchè l'accordo sui compensi professionali, prodotto in giudizio dall'avvocato C., era intervenuto successivamente alla conclusione del giudizio civile e del procedimento amministrativo per cui era stata prestata assistenza legale dall'avvocato, decidendo la controversia sulla base dell'accordo intercorso fra le parti. ...

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