Cassazione civile Sez. III, Sentenza n. 21059 del 19/10/2016

Giovedi 1 Dicembre 2016

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12016/2013 proposto da:

M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BOCCATO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DIFESA, (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 715/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l'Avvocato MARIA ANTONIA BOCCATO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del 2 motivo di ricorso, rigetto degli altri.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27/3/2012 la Corte d'Appello di Venezia - dichiarata la cessazione della materia del contendere tra il sig. M.L., la Regione Veneto, la USL n. (OMISSIS) di Padova, la Gestione Liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di Padova, la USL n. (OMISSIS) di Basso Piave, la Gestione Liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di Basso Piave, i sigg. R.G. e V.F.; dichiarato altresì assorbito l'appello della Regione Veneto-, in parziale accoglimento del gravame interposto in via incidentale dal M. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Venezia 27/3/2012, ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento in favore del M. della somma di Euro 3.500,00, "salvo il regresso per la quota già stabilita dal tribunale", oltre a quella già liquidata dal giudice di prime cure, esclusa la voce di c.d. danno esistenziale, in quanto "non più riconoscibile a seguito del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità", a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo subiti in conseguenza della caduta da un'altezza di circa 4 metri all'esito del crollo del parapetto, al quale era appoggiato, di una piattaforma del radar ove era salito assieme a un commilitone durante una pausa tra un turno e l'altro durante il servizio di leva prestato presso il (OMISSIS). ...

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