Cassazione civile Sez. II, Sentenza 26/07/2016 n. 15461

Martedi 13 Settembre 2016

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5517-2012 proposto da:

R.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V. BALDASSARRE PERUZZI 30, presso lo studio dell’avvocato LINO IULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA GUERRERA;

- ricorrente -

contro

RU.FE., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA ASSUNZIONE N.154 PAL.6, presso lo studio dell’avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ARIETA;- controricorrente -

avverso la sentenza n. 736/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, CHE HA CONCLUSO PER IL RIGETTO DEL RICORSO.

Svolgimento del processo

1. - R.N. convenne in giudizio Ru.Fe., chiedendo il riconoscimento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata datata 23.1.1988 con la quale egli aveva acquistato dal convenuto un terreno edificabile sito in (OMISSIS); chiese ancora il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento del convenuto, che si era rifiutato di comparire dinanzi al notaio per il rogito.

Il Ru. resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

Nel corso del giudizio di primo grado, l’attore modifico’ l’originaria domanda ai sensi dell’art. 1453 c.c., comma 2, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare in luogo dell’adempimento precedentemente richiesto.

Il Tribunale di Paola rigetto’ la domanda attorea.

2. - Sul gravame proposto dal R., la Corte di Appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, dichiaro’ la risoluzione -per inadempimento del convenuto - del contratto di compravendita stipulato tra le parti; dichiaro’ inammissibile la domanda di restituzione dell’acconto che il R., in sede di sottoscrizione della scrittura, aveva versato al Ru.. ...

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