Cassazione civile Ordinanza n. 26883 del 22/12/2016

Lunedi 2 Gennaio 2017

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Segue un'anteprima del testo:

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio 30, presso lo studio dell'avv. Giammaria Camici (con utenza abilitata n. 06/32600464 a ricevere gli avvisi di Cancelleria e p.e.c. giammariacamici-ordineavvocatiroma.org, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Daniela Breschi (avvdanielabreschi-cnfpec.it) con ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

- ricorrente -

nei confronti di:

Ma.An.Ma., elettivamente domiciliata in Roma, Largo Leonardo da Vinci 5, presso lo studio dell'avv. Simonetta De Julio, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Luca Zanasi, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo e alla p.e.c. lucazanasi-pec.avvocati.prato.it;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 1994/2013 della Corte di appello di Firenze, emessa il 20 dicembre 2013 e depositata il 24 dicembre 2013, n. R.G. 1714/2013;

Rilevato che in data 22 aprile 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta con alcune modifiche di carattere formale.

Svolgimento del processo

che:

1. Con ricorso del 9 luglio 2011, Ma.An.Ma. ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dal proprio marito, Ma.Mi., con addebito a quest'ultimo. Parte attrice ha chiesto, inoltre, l'affido condiviso del figlio (allora minorenne), con domiciliazione prevalente presso la madre e la condanna del M. a contribuire al suo mantenimento e a quello del figlio. A fondamento della domanda di addebito Ma.An.Ma. ha affermato che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della mancata contribuzione morale e materiale alla vita familiare da parte del marito, dedito all'abuso di bevande alcooliche. ...

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