Cassazione civ. Sez. VI - 3, Senenza n. 9942 del 13-05-2016

Lunedi 23 Maggio 2016

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7851/2015 proposto da:

CARROZZERIA NUOVA LINEA SAS, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio dell'avvocato ADRIANA RONIOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO TIGANI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1899/2014 del TRIBUNALE di TREVISO del 31/07/2017, depositata i105/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l'Avvocato Adriana Romoli (delega avvocato Stefano Tigani) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Maria Letizia Spasari (delega avvocato Giorgio Spadafora) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

La Carrozzeria Nuova Linea s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, depositata il 5 agosto 2014, di rigetto del gravame dalla medesima società proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso dell'11 giugno 2009, con cui era stata rigettata la domanda avanzata dalla predetta società - quale cessionaria del diritto di credito risarcitorio di D.L. L., relativo ai danni da questa subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS) - volta ad ottenere, per quanto rileva in questa sede, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del sinistro in parola del conducente dell'auto di proprietà di P.A., la condanna, in via solidale, del P. e dell'Allianz S.p.A. al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'ulteriore somma di Euro 362,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria, non riconosciuta dalla compagnia assicuratrice che aveva già corrisposto l'importo di Euro 4.657,60, basandosi su una tariffa oraria per la manodopera inferiore a quella praticata dall'attrice. ...

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