Cassazione civ. Sez. VI - 1, Ordinanza n. 225 del 11/01/2016

Lunedi 25 Gennaio 2016

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. GENOVESE Antonio - rel. Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27473/2014 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato PERSICHELLI CESARE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRAIOLI ANNA RITA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 58001/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 7/05/2014, depositato il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato Cesare Persichelli difensore del ricorrente che si riporta alla memoria;

udito l'Avvocato Fraioli Anna Rita difensore della contro ricorrente che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Con decreto in data 18 giugno 2014, la Corte d'Appello di Roma, ha respinto il reclamo proposto da B.F. contro l'ex coniuge M.A., avverso il decreto del Tribunale di Velletri che, investito del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio proposto dal primo, aveva disatteso la richiesta, compensando le spese di lite.

Avverso il provvedimento della Corte d'Appello ha proposto ricorso il sig. B., con atto notificato il 17 novembre 2014, sulla base di tre motivi, con cui denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e art. 92 c.p.c.; ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.04 secondi