Cassazione civ. Sez. VI, Ordinanza n. 16175 del 30-07-2015

Venerdi 20 Novembre 2015

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G.T., elettivamente domiciliato in Roma, via Marianna Dionigi 43, presso lo studio dell'avv. Puglisi Giuseppe, rappresentato e difesa dall'avv. Dinoi Maurizio, per procura speciale a margine del ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 099/7728826 e all'indirizzo p.e.c. posta certificata pec.collegiopugllese.it;

- ricorrente -

nei confronti di:

Si.Lu., elettivamente domiciliata in Roma, via Cesare Baronio presso lo studio dell'avv. Barberio Roberto che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 099/7362875 e all'indirizzo p.e.c. robertobarberio.legalmail.it;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1013/13 del Tribunale di Taranto, emessa il 6 maggio 2013 e depositata il 13 maggio 2013, n. R.G. 6158/11;

Rilevato che in data 6 febbraio 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Svolgimento del processo

Che:

1. S.G.T. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 827/2010 del Giudice di pace di Taranto emesso su ricorso di Si.Lu. per il pagamento della somma di 1.098 Euro relativa a spese straordinarie sostenute per la figlia Fe. (spese di arredamento della sua cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese) e dovute in base al provvedi mento di modifica delle condizioni della separazione del 5 dicembre 2002. L'opponente ha contestato di essere obbligato al rimborso della sua quota pari al 50% della spesa complessiva in quanto, pur non trattandosi di spese urgenti o indifferibili, le stesse non erano state concordate preventivamente tra gli ex coniugi. ...

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