L'interrogatorio formale, disciplinato dagli articoli 230 e seguenti del Codice di Procedura Civile, è un mezzo di prova finalizzato a provocare la confessione giudiziale della parte cui è deferito.
A differenza della testimonianza, che proviene da un soggetto terzo estraneo alla causa, l'interrogatorio formale è rivolto a una delle parti in giudizio e verte su fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla controparte.
L'eventuale confessione ottenuta ha valore di prova legale, vincolando il giudice nella sua decisione, salvo che non verta su diritti indisponibili.
| Giovedi 12 Marzo 2026 |
Di particolare interesse sono le conseguenze che la legge ricollega alla condotta della parte che, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere l'interrogatorio o si rifiuta di rispondere.
L'articolo 232 del Codice di Procedura Civile stabilisce che in tali circostanze, "il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio".
Con l’ordinanza n. 5002 del 5 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore probatorio della mancata risposta all'interrogatorio formale.
La controversia approdata all'esame dei giudici della Suprema Corte trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di una ditta individuale per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo relativo a una fornitura di merce.
Avverso il decreto ingiuntivo, la ditta individuale proponeva opposizione chiedendone la revoca.
L'opponente nel contestare la pretesa creditoria, eccepiva la mancata consegna della merce e l'inidoneità delle sole fatture a provare il credito azionato.
Nel corso del giudizio veniva deferito l'interrogatorio formale al titolare della ditta ingiunta, il quale non si presentava.
Il giudizio di primo grado, svoltosi innanzi al Tribunale, si concludeva con il rigetto dell'opposizione.
Diversa la decisione della Corte d'Appello la quale riformava la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo.
I giudici della Corte territoriale ritenevano che la società opposta, originaria ingiungente, non aveva fornito né la prova circa la conclusione di un contratto di vendita per la merce in questione, né, soprattutto, l'avvenuta consegna della stessa.
In particolare, evidenziavano che i documenti di trasporto prodotti non corrispondevano alle fatture azionate, che le testimonianze raccolte erano generiche e non provavano la consegna specifica al corriere della merce contestata e, infine, che la mancata comparizione della titolare dell’originaria opponente per rendere l'interrogatorio formale non poteva supplire alla carenza probatoria, in assenza di altri elementi a sostegno della tesi della creditrice.
Pertanto, quest’ultima proponeva ricorso per cassazione deducendo con uno dei due motivi del gravame, la violazione degli artt. 230 e 232 c.p.c.
Sosteneva che la Corte d'Appello aveva erroneamente svalutato il comportamento processuale della controparte, la quale non si era presentata a rendere l'interrogatorio formale senza addurre un giustificato motivo, senza considerare altri elementi indiziari presenti in atti (come le testimonianze e la prosecuzione dei rapporti commerciali con la ditta individuale).
Secondo la ricorrente, quindi, la condotta della controparte, unita ad altri elementi indiziari (come le testimonianze e la prosecuzione dei rapporti commerciali), avrebbe dovuto indurre il giudice a ritenere ammessi i fatti capitolati.
Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha ribadito la propria consolidata giurisprudenza sul punto, chiarendo che la valutazione prevista dall'art. 232 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è, come tale, insindacabile in sede di legittimità, a meno che non si traduca in un vizio di motivazione radicale.
Nel decidere, i giudici della Cassazione hanno premesso che l’art. 232 c.p.c. riconnette al comportamento della parte verso cui è ammessa la prova per interpello, che non compaia o che non risponda senza giustificato motivo, soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.
In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l’art. 232 c.p.c., non ricollega automaticamente alla mancata comparizione o alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificate, l’effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova; sicché, in presenza di una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata comparizione o dalla risposta, non si prospetta neanche il vizio di omessa motivazione.
Nel caso di specie, la decisione della Corte territoriale è stata ritenuta corretta dalla Cassazione avendo applicato il principio, operando una "valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti".
I giudici di merito avevano concluso che, a fronte di una totale assenza di prove documentali e di testimonianze specifiche sulla consegna della merce, il solo comportamento processuale della parte convenuta non era sufficiente a fondare una pronuncia di accoglimento della domanda.
La decisione della Corte d'Appello, hanno evidenziato gli Ermellini, non è dunque frutto di un'omissione, ma di un giudizio ponderato che ha ritenuto gli altri elementi non solo non probanti, ma neppure sufficientemente "integrativi" per valorizzare la presunzione derivante dalla mancata risposta.
La giurisprudenza ha costantemente interpretato l'art. 232 c.p.c., non come una sanzione che determina un'automatica ficta confessio, ma come l'attribuzione al giudice di un potere discrezionale.
La mancata risposta costituisce una presunzione semplice, un elemento indiziario che il giudice può, ma non deve, utilizzare per ritenere provati i fatti capitolati.
L'esercizio di tale facoltà è subordinato a una condizione fondamentale: la valutazione di "ogni altro elemento di prova".
Ciò significa che il comportamento omissivo della parte non può, da solo, fondare il convincimento del giudice, ma deve essere corroborato da altri elementi probatori, anche di natura indiziaria, che concorrano a formare un quadro coerente.
Come precisato dagli Ermellini, tale ulteriore elemento non deve necessariamente fornire piena prova, ma deve offrire "elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell’interrogatorio".
La locuzione "valutato ogni altro elemento di prova", contenuta nell'art. 232 c.p.c. è la chiave di volta del sistema: il comportamento omissivo della parte non può, da solo, fondare il convincimento del giudice, ma necessita di essere corroborato da altri elementi, anche meramente indiziari, che concorrano a formare un quadro logico e coerente.
L'ordinanza in commento si inserisce perfettamente in questo solco, precisando che l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.
In definitiva, la Suprema Corte ribadisce che il comportamento processuale non collaborativo della controparte che non compare a rendere l'interrogatorio formale non può trasformarsi in una scorciatoia per aggirare le lacune della strategia probatoria della controparte.