Giustizia riparativa …anche senza vittima

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8653/2026 ha affermato alcuni capisaldi interpretativi sull’applicazione della giustizia riparativa che costituisce una possibile alternativa complementare alla giustizia penale ed, in particolare, in relazione al libero consenso necessario delle Parti all’avvio del procedimento (v. dello stesso Autore, Il consenso della Vittima alla Giustizia Riparativa, in questa Rivista, Sett. 2024).

Giovedi 12 Marzo 2026

Inoltre, la Corte ha escluso che tale ”alternativa” all’attuale processo si fondi sull’ammissione del fatto da parte dell’imputato o dalla sua offerta di risarcire la Vittima e, per tale ragione, ha annullato la sentenza del Giudice di primo grado che aveva negato l’accesso per il rischio di vittimizzazione secondaria.

Il caso.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava una minore oggetto di violenza sessuale da parte di un uomo cinquantenne condannato per violenza sessuale aggravata contro una ragazza minorenne in stato di minorata difesa.

Al ricorrente era stato anche riconosciuto il vizio parziale di mente a seguito di un periodo di coma derivato da un risalente incidente.

La condanna era stata adottata dai Giudici di merito all’esito di giudizio abbreviato nonostante che nella domanda sul rito alternativo l’imputato avesse fatto istanza di ammissione ad un programma di giustizia riparativa.

Tuttavia, la richiesta avanzata dall’imputato era stata disattesa in quanto, data la giovane età della vittima, non avrebbe mai potuto essere libera e collaborativa e anzi sottoposta al rischio di vittimizzazione secondaria a causa della partecipazione a un percorso condiviso con il proprio violen- tatore molto più grande di lei.

La forte disparità di età era stata ritenuta rilevante ai fini del.diniego all’ ammissione ad un programma riparativo.

Infine, la Cassazione ha respinto il ricorso in quanto la giustizia riparativa prescinde dalla gravità del reato o che l’incontro tra autore del reato e vittima possa avere risvolti negativi per quest’ultima, perché non è imposto dalla legge.

Peraltro, nel caso all’esame della Cassazione, il Giudice a quo si era soffermato nel negare l’accesso al programma sulla preventiva interlocuzione con i genitori della minore che avevano affermato di non avere interesse al percorso alternativo al processo mentre, per la Corte, l’accesso a un programma di giustizia riparativa non può essere negato perché la vittima si dichiara non interessata e neppure perché non c’è stato risarcimento.

Pertanto la sentenza impugnata dall’imputato è stata considerata erronea dai Giudici di legittimità in quanto non è l’interesse della Parte civile a ritenere ammissibile l’accesso ad un programma riparatorio, atteso che la decisione dei Giudici di Merito di respingere l’istanza dell’imputato non poteva negare l’avvio del percorso risocializzante/emendativo anche in assenza dell’ammissione di aver commesso il reato o in mancanza di un’offerta risarcitoria, come erroneamente avvenuto.

A sostegno della decisione assunta, la Cassazione ha rilevato come l’accesso della giustizia riparativa si fondi sulla sussistenza dell’interesse pubblico a ricomporre la frattura sociale derivata dalla commis- sione di un reato che non coincide con l’interesse della parte, come dimostrerebbe il fatto che:

  • può essere lo stesso Giudice, in via autonoma, a inviare l’imputato e la Vittima ad un programma di giustizia riparativa.

  • che solo in un secondo tempo viene acquisito il consenso o il dissenso e che non sussiste alcun obbligo a partecipare.

Le uniche cause ostative, oggetto di accertamento del Giudice di rinvio. sono la sussistenza del pericolo che lo svolgimento del programma possa impedire il percorso di accertamento del fatto o che il percorso possa destabilizzare la vittima. (!!)

Invero, per la Suprema Corte, la giustizia riparativa, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dalla riforma Cartabia del processo penale, non si preoccupa della punizione dell’autore del grave reato, quanto, piuttosto, della sua responsabilizzazione, promuovendo la rielaborazione del conflitto e dei motivi che hanno portato alla sua realizzazione.

Obiettivo dell’Istituto é, quindi, quello di far crescere nell’autore del reato un concetto di responsabilità verso la vittima oltre all’esigenza di riparare all’offesa arrecata alla stsssa .

Sottolinea la Corte che “In quest’ottica, il sistema di giustizia riparativa può declinarsi non come strumento al servizio esclusivo delle vittime, ma di tutti i protagonisti del conflitto originato dal “fatto” per cui vi è un procedimento penale, che vengono messi sullo stesso piano” !!)

Appare evidente, alla luce delle citate considerazioni, come la Suprema Corte abbia introdotto un orientamento interpretativo della normativa istitutiva molto distante dalle logiche di transazione economica dei conflitti, poste a tutela delle Vittime che ne sono prive da sempre, salvo a ricorrere al Giudice Civile o ad un indennizzo risibile dello Stato nella carenza di mezzi economici dell’imputato nel 98% dei casi (vd. ad es, nel femminicidio di Giulia Cecchettin, per il quale lo stesso autore del reato ha rinunciato ad avvalersi del procedimeto riparatorio-Ndr ).

E ancora. La Corte ravvisa nel contenuto dei programmi di giustizia riparativa un elemento a sostegno della tesi che ammette al percorso anche in presenza di un esplicito dissenso da parte della vittima o, nel caso di una minorenne violentata, dei Familiari della stessa.

Nella normativa, infatti, oltre a programmi che vedono la necessaria partecipazione della vittima, si trova un riferimento a “ogni altro programma dialogico guidato da mediatori”.

In tali casi, la Corte ha ritenuto che ll Legislatore abbia stabilito che la mediazione possa avvenire anche con la c.d. “vittima surrogata o aspecifica”, ossia con “vittima di reato diverso da quello per cui si procede”, per scongiurare che il colpevole venga privato di strumenti utili al reinserimento sociale, solo perché non ha incontrato una vittima pronta al dialogo.

Secondo tale assunto, al Giudice spetterebbe il compito di verificare l’assenza dei due elementi ostativi identificati dalla legge: l’interferenza con l’accertamento del fatto e il pericolo per l’incolumità dell’imputato o della vittima, quando ci sia un elevato livello di conflittualità tra i due.

Ma la sentenza in commento considera irrilevante anche la mancata ammissione del fatto da parte della persona considerata responsabile visto che la normativa non richiederebbe “alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell’imputato, posto che il programma riparatorio non postulerebbe affatto la sussistenza di una responsabilità penale, né si occuperebbe di questa, né, tanto meno, si può ritenere che la partecipazione al programma possa essere intesa di per sé come un’ammissione implicita di responsabilità penale”.(!!)

La Corte non ritiene necessaria ai fini del procedimento neppure l’assenza di un’iniziativa risarcitoria da parte dell’imputato, poiché .la giustizia riparativa non punta al ripianamento economico del danno inflitto alla Vitima ed è lontana dalla logica mercantile della transazione economica.

Si tratta, in definitiva, di una sentenza che stravolge i sani principi posti dalla Riforma a fondamento della Giustizia Riparativa lasciando intonse altre criticità in danno della Vittima esposta, come in questo caso, ad una vera e propria sottovalutazione della sua posizione processuale di fragilità e, pertanto, assume tutti i contorni di una Giustizia Riparativa possibile anche senza vittima.(!!)

Il consenso della Vittima

La sentenza della Corte, in particolare, trascura un elemento essenziale posto a base dal Legislatore: il consenso della Vittima o dei suoi Familiari se deceduta.

Sta di fatto che una delle problematiche che sta suscitando un acceso dibattito sulla applicazione del nuovo Istituto processuale è costituito dal consenso della Vittima, sia o meno costituita Parte Civile in giudizio ed, in primo luogo, un punto cruciale è rappresentato dalla valenza di un eventuale diniego dell’offeso all’accesso ai programmi previsti allo scopo di garantire una qualche riparazione del danno subito.

Sul punto occorre ribadire ancora una volta che, come conferma la Dottrina prevalente, l’introduzione del nuovo Istituto sposta il baricentro del processo in direzione (e dalla parte) della Vittima, modificando il tradizionale assetto del nostro processo penale fondato sulla dialettica tra pubblico ministero-imputato-giudice ma non della Vittima, ove non sia costituita in giudizio.

Ne consegue la necessità di verificare, in concreto, il ruolo ricoperto dalla Vittima nel “nuovo” processo e i diritti alla stessa riconosciuti dalla Riforma in linea con i dettami della UE.

Va ricordato, in primis, che la Direttiva 2012/29/UE, statuendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati, rivede e integra i principi enunciati nella Decisione quadro del 2001.

In effetti, la Direttiva considera il reato come una violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso, e, dunque, stabilisce che i diritti in essa previsti vadano assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato o dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima.

Tra i diritti fondamentali riconosciuti alla vittima vi è quello di ricevere informazioni in modo agevolmente comprensibile sin dal primo contatto con le Autorità, al fine di poter prendere parte al procedimento e prevede che venga garantito un servizio di traduzione, se sia alloglotta. nonché un’assistenza legale gratuita, per il caso in cui la vittima non possa permettersi un difensore.

E’ previsto, altresì, il diritto della vittima ad essere assistita da ulteriori servizi gratuiti di supporto sin dal primo contatto con l'Autorità giudiziaria ed indipendentemente dalla presentazione di una formale denuncia/querela.

Sono previsti, inoltre, diversi diritti di partecipazione al processo penale ed, in particolare, per i reati più gravi, la possibilità per la vittima di impugnare le decisioni di non luogo a procedere ma non quello di dissentire dal provvedimento che ammetta alla Giustizia Riparativa l' autore del reato, il diritto al patrocinio a spese dello Stato, nonché il diritto all'assistenza nei contatti con l'autore del reato e con coloro che abbiano relazioni strette con l'autore del reato anche per la propria incolumità.

Viene, da ultimo, individuata dalla Direttiva citata la necessità di istituire possibili forme di Giustizia Riparativa, quali la mediazione tra vittima e autore del reato, da attuarsi solo previa richiesta ed assenso della vittima stessa, oltre che nell'interesse di quest'ultima (!!) come, invece, escluso dalla sentenza in commento.

Il presupposto per poter affermare tutti i diritti di partecipazione della vittima al processo penale, previsti dalla Direttiva, è che la vittima stessa sia messa in condizione di poter esprimere un consenso effettivo e libero al programma riparativo ovvero un proprio dissenso motivato dinanzi al Giudice del procedimento.

Per converso, tale principio risulta inattuato dalla norma procedurale dell’art 129bis CPP e dalle sentenze interpretative della Suprema Corte che hanno negato sia l’avviso alla Vittima ma anche la possibilità di impugnare l’Ordinanza di ammissione dell’imputato al programma riparativo nei Centri previsti, atteso che la controversa norma stabilisce che: ”L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal Giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato”.

In particolare, detta norma, pertanto, si limita a stabilire che la Vittima sia sentita dal Giudice procedente solo “ove necessario” poiché la decisione competerebbe unicamente al Giudice in maniera insindacabile, quand’anche il reato sia particolarmente grave, come avvenuto per il noto caso Maltesi.

Uno degli elementi innovativi della Direttiva citata è stata pure l'affermazione del diritto della vittima ad essere protetta dal rischio di vittimizzazione secondaria nell'accesso a servizi di Giustizia riparativa (art. 12).

In effetti, alcune disposizioni della Direttiva sono dedicate alle misure di protezione delle vittime e dei loro familiari da ulteriori sofferenze che derivino dalla commissione dell'illecito, con l'obiettivo è diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria, ovvero di danni emotivi o psicologici scaturenti della denuncia del reato subito.

Ciò posto, come emerge da quanto innanzi ricordato, la sentenza in commento proporrebbe una “lettura” ben diversa della Giustizia Riparativa improntata sulla pur necessaria riabilitazione sociale del reo ma trascurando del tutto la posizione della Vittima di giovane età.

Per contro, la Direttiva del 2012 richiede che gli Stati garantiscano come presupposto essenziale per l’accesso ai programmi riparatori, che:

  • sia richiesto sempre il consenso della vittima e siano valutate come prioritarie le sue esigenze;

  • il consenso della vittima sia informato;

  • si possa ricorrere a tali istituti solo previo riconoscimento da parte dell'autore del reato delle sue responsabilità;

  • eventuali accordi siano raggiunti volontariamente;

  • il confronto tra le parti avvenga in modo riservato;

  • sia evitata ogni ipotesi di vittimizzazione.

Tali principi sono stati recepiti nel testo dell’art.48 del DLgs 150/2022 che, con la intitolazione “Consenso alla partecipazione ai programmi di Giustizia Riparativa” sancisce che :

  • Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. È sempre revocabile anche per fatti concludenti.

  • Per la persona minore d’età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dallo esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all’articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.

  • Per la persona minore d’età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall’esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all’articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l’esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l’interesse della persona minore d’età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di questa ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.

  • Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è espresso dal tutore, sentito l’interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso da quest’ultima, da sola o con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provve dimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile.

  • Il consenso per l’ente è espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

  • Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell’offesa, quando questi lo richiedono.

Va sottolineato che anche la Dottrina in materia di restorative justice presuppone per l’accesso ai programmi riparativi il riconoscimento dei fatti essenziali del caso ad opera delle Parti.

Sul punto la Direttiva 2012/29/UE richiede invece il riconoscimento al solo «autore del reato» (art. 12 §1 lett. c)) ma non trova alcun riscontro nella Legge di Riforma, stante la garanzia di non colpevolezza sino alla decisione finale sancita dalla Costituzione all’art 27.

Conclusioni

In definitiva, come affermato da alcuni Autori (v.E. Guido, Vittima di reato e tutela processuale a due facce, in Archivio Penale) l’atto di mettere al centro del procedimento penale la Vittima ha comportato due effetti.

  1. Il primo è che continuando a utilizzare la definizione tradizionale dello offeso dal reato come colui che riveste un ruolo secondario nel procedimento penale, non dà luogo ai diritti della Vittima in quanto tale.
  2. Il secondo deriva dalla consapevolezza del fatto che la Vittima, per come viene definita e protetta a livello europeo, va tutelata dalla giustizia penale quale soggetto passivo del reato a cui compete il diritto di esprimere o meno il proprio consenso/dissenso alla procedura riparatoria come parte essenziale della stessa e non come spettatore silente di decisioni inappropriate alla gravità del reato o alle conseguenze economiche e morali sofferte dalla stessa neppure quantificabili, come.invece, escluso dalla Corte .

Si muovono, ma non a sufficienza, nell’alveo di un necessario cambiamento culturale gli interventi normativi che, a partire dalla Direttiva UE, si sono susseguiti nell’intento di un maggiore rafforzamento dei diritti delle vittime, soprattutto di quelle ritenute in sé vulnerabili, come pure l’introduzione, in attuazione dell’art. 1 comma 18 della Legge delega n.134 e del titolo IV del D.lgs. n.150/2022, di una disciplina organica della Giustizia Riparativa che si conformi alle prescrizioni della UE.

Proprio la prospettiva europea obbliga, infatti, a rivedere la posizione di chi subisce il fatto criminoso sotto un’altra luce con l’obiettivo di tutelare la vittima tout court ed i suoi diritti di informazione, di assistenza e di protezione nel e dal processo.

In una tale ottica, la implementazione dei diritti da riconoscere alle vittime vengono, inevitabilmente, ad intersecarsi con i principi cardine del nostro processo penale:

principio di legalità (art. 111 comma 1 Cost.); contraddittorio, quale connotato della giurisdizione (art. 111 comma 2 Cost.) e metodo di accertamento del fatto di reato e della responsabilità dell’imputato (comma 4);la difesa (art. 24 comma 2 Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.).

Su questo piano è stato auspicato più volte, anche da chi scrive, che il nuovo assetto giudiziario venga inserito nella Riforma dell’art 111 della Cost. che giace alla Camera.

In definitiva, l’interesse della Vittima, e/o della persona offesa non è soltanto che sia avviato l’accertamento dei fatti così da vedere realizzata la propria pretesa punitiva, una questione questa su cui il legislatore della Riforma è, comunque, intervenuto e tanto meno l’interesse della Vittima non è soltanto ricevere tutela dal e nel processo, sul presupposto che esso può rivelarsi un’esperienza suscettibile di acuire il trauma dell’illecito subito.

Il suo interesse è avere riparazione dell’offesa patita ed é questa specifica protezione la vera ragion d’essere, ma non l’unica, della Giustizia Riparativa che la sentenza in commento pone in seria discussione. (!!)

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