Il legale della parte munito dei poteri anche per gli altri gradi di giudizio è legittimato, in virtù del principio dell’ultrattivita’ del mandato, a proporre le impugnazioni in sua rappresentanza, anche se la parte è deceduta o è divenuta incapace.
Martedi 17 Aprile 2018 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8953/2018, pubblicata il 11 aprile scorso.
IL CASO: La vicenda nasce dalla sentenza con la quale la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva riconosciuto il diritto dell’appellante a percepire l’indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della revoca del beneficio. L’appello era stata proposto dal legale dell’appellante dopo cinque mesi dalla morte di quest’ultima. Avverso la sentenza della Corte di Appello l’INPS proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1722 n. 4, codice civile e 75, 83, 84, 110, 300 cpc in quanto l’appello era stato depositato in un momento successivo dall’intervenuta morte dell’appellante.
Pertanto, l’Ente previdenziale chiedeva che venisse dichiarata la nullità del ricorso in appello.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso promosso dall’INPS infondato, dando seguito al principio espresso dalle Sezioni Unite della stessa Corte di legittimità con la sentenza n. 15295 del 4/7/2014 secondo il quale “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma cod. proc. civ.”.