Valida la notifica al domiciliatario senza indicazione nella relata del luogo di consegna?

Venerdi 23 Novembre 2018

Con l’ordinanza n. 24681/2018, pubblicata il 18 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto privo dell’indicazione del luogo di consegna nella relata, affermando che dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella stessa relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti sicché l’omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale, non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.

IL CASO: la vicenda esaminata prende spunto dal ricorso per Cassazione promosso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto contro la sentenza di prime cure che era stata notificata a mani di persona diversa del procuratore domiciliatario, qualificatosi Collega di studio del destinatario e nella relata di notifica non era stato indicato il luogo di consegna.

Con il ricorso per Cassazione, i ricorrenti hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 148, 325 e 326, cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale ritenuto tardiva l’impugnazione presupponendo che la notifica della sentenza di primo grado fosse stata ritualmente eseguita, mentre secondo i suddetti ricorrenti ciò non era avvenuto in quanto nella relazione di notifica l’ufficiale giudiziario dopo aver dato atto che la consegna era stata eseguita a mani di un soggetto diverso dal procuratore domiciliatario, qualificatosi collega di studio di quest’ultimo, non vi era nessun riferimento al luogo della notifica.

LA DECISIONE: Gli Ermellini, con la decisione in commento, hanno ritenuto il motivo del ricorso infondato e nel rigettarlo hanno evidenziato che:

  1. la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte viene validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto al collega di studio, considerato che l’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., nell’includere, fra i possibili consegnatari, l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune col destinatario dell’atto lo stesso studio, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione;

  2. “la notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell’art. 139 del codice di procedura civile, deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l’atto ricevuto, può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani”;

  3. Di conseguenza, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario espressamente risulti che l’atto sia stato consegnato a una delle dette persone ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma;

  4. la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa, non determina la nullità della notificazione dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna (Corte di Cassazione, Sez. II, n. 737, 17/12/1986; conclusioni conformi si traggono pure da Corte di Cassazione, Sez. III, n. 5079, 373/2010).

Allegato:

Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 24681 del 08/10/2018

Risorse correlate:

Pagina generata in 0.092 secondi