Valida la notifica di un atto a mezzo pec senza la firma digitale nella relata

Con l’ordinanza n. 16746/2021, pubblicata il 14 giugno 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto a mezzo pec senza la firma digitale dell’avvocato notificante nella relazione di notifica.

Venerdi 18 Giugno 2021

IL CASO: La vicenda riguarda l’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame per essere stato proposto tardivamente oltre il termine “breve” di trenta giorni, previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrenti dalla notifica della sentenza che era stata eseguita a mezzo PEC.

L’appellante aveva eccepito la nullità della predetta notifica, deducendo che sulla "relata", nonostante la diversa notazione sulla copia stampata, non era stata apposta la firma digitale dell’avvocato notificante e che, in via residuale, doveva applicarsi il termine "lungo" di cui al predetto art. 327 c.p.c.

L’eccezione dell’appellante non veniva accolta dalla Corte territoriale la quale riteneva che la mancanza della firma digitale del difensore nella relata di notificazione non rilevasse ai fini della validità di essa.

Con il ricorso per cassazione, l’originario appellante deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 bis e 11 della legge 53/1994 e degli artt. 125, 148 e 156 del codice di procedura civile, evidenziando che:

1. il difensore della controparte aveva trasmesso un messaggio di posta elettronica certificata contenente la comunicazione P.E.C. per la notificazione della sentenza del Tribunale a cui erano allegati i file della relata di notifica in formato nativo digitale e della copia informatica per immagine di essa, senza alcuna attestazione di conformità;

2. al file della relata di notifica ed a tutti gli altri file allegati al messaggio di PEC, nonostante la diversa notazione riportata sulla copia analogica per stampa prodotta dalla difesa della controparte, non era stata apposta la firma digitale dell’avvocato notificante;

3. il suddetto file della relata di notifica veniva allegato con estensione pdf semplice e non con estensione "p7m" o "pdf" oppure "pdf” ma con eventuale aggiunta del suffisso "signed" al nome del file tanto da presentarlo come "nomefile-signed-pdf";

4. la corte di appello aveva errato nel ritenere che la mancanza della firma digitale del difensore nella relata di notificazione non rilevasse ai fini della validità di essa, in quanto tale orientamento si poneva in contrasto con quanto previsto dall’art. 125 c.p.c., secondo il quale tutti gli atti di parte devono essere sottoscritti dal difensore.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha dichiarato infondato il motivo del ricorso e lo ha rigettato.

Gli Ermellini hanno osservato che, come già affermato in altri arresti giurisprudenziali degli stessi giudici di legittimità:

1. in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), "la mancanza,  nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica (cfr. Cass. 6518/2017);

2. la notificazione a mezzo PEC è un documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell’avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente.

3. il difetto della firma non è causa di inesistenza dell’atto che può essere surrogata attraverso altri elementi capaci di far individuare l’esecutore di esso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 2015)";

4. nella notificazione effettuata a mezzo PEC la mancata firma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona del difensore, attraverso la sua indicazione e l’accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale;

5. "l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (cfr. Cass. Sez. U 7665/2016 ed, in termini, Cass. 3805/2018);

6. è irrilevante il riferimento al tenore "letterale", portato dal riferimento all’art. 125 c.p.c. e, dunque, alla inclusione della notifica fra gli atti processuali di parte che necessitano della sottoscrizione del difensore, in quanto, da una parte, il richiamo appare improprio non potendosi considerare tale (e cioè " atto processuale") il prodotto dell’esercizio della funzione notificatoria del difensore, e, dall’altra perché l’elencazione della norma richiamata è tassativa, e non può essere estesa ai documenti che fanno parte di un procedimento, con più passaggi, come quello per via telematica per il quale è sufficiente che venga attestata la conformità all’originale dell’atto da notificare.

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