Usura: aggiornati i tassi soglia del terzo trimestre 2020

A cura della Redazione.

La Banca d'Italia ha pubblicato i TEGM relativi al terzo trimestre 2020 (1° luglio - 30 settembre). Aggiornata l'applicazione per il calcolo del tasso di usura.

Mercoledi 1 Luglio 2020

Con il comunicato del 26 giugno 2020 La Banca d’Italia ha pubblicato l'aggiornamento dei tassi effettivi globali medi (TEGM) relativi al terzo trimestre 2020 e i valori medi dei compensi di mediazione, rilevati ai sensi della Legge n. 108/96.

I TEGM e i tassi soglia sono stati trasmessi dalla Banca d’Italia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha emanato in data 25 giugno 2020 il Decreto Ministeriale con le “soglie di usura”, valide per il terzo trimestre 2020, e la nota di chiarimenti.
Il Decreto contiene altresì i valori della maggiorazione media dei tassi di mora contrattuali, rispetto ai tassi di interesse corrispettivi, ricavati da una rilevazione statistica campionaria condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia, d’intesa con il Ministero.

Il prossimo aggiornamento dei tassi di usura è previsto per la fine del mese di settembre 2020.


Per quanto riguarda l'andamento dei TEGM si conferma un leggero calo dei tassi per quasi tutte le tipologie di finanziamento con rare eccezioni, come i mutui ipotecari per l'acquisto di immobili che salgono lievemente: dal 1,97% all' 1,98% quelli a tasso fisso e dal 2,26% al 2,34% quelli a tasso variabile.

Di seguito pubblichiamo i TEGM relativi ai mutui ipotecari a tasso fisso e variabile con il corrispondente tasso di usura calcolato come da normativa.

TEGM Tasso Usura
Mutui ipotecari a tasso fisso:
1,98 % 6,4750 %
Mutui ipotecari a tasso variabile:
2,34 % 6,9250%

Compenso di mediazione percepito dai soggetti iscritti nell'elenco dei Mediatori Creditizi ex art. 128-sexies del TUB (valore percentuale sul capitale finanziato):

Finanziamenti alle imprese:
1,64 %
Finanziamenti alle famiglie:
5,34 %
Mutui ipotecari:
1,58 %


Fonte: Banca d'italia


Calcolo del Tasso di Usura

Come di consueto abbiamo aggiornato l'applicazione per il calcolo e la verifica del tasso di usura disponibile sul nostro sito con i nuovi valori dei tassi soglia.

L'applicazione consente di calcolare il tasso di usura per tutte le operazioni di credito previste e verificare contestualmente il superamento rispetto ad un tasso di interesse inserito dall'utente, anche in periodi precedenti.

NOTA: Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2018 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.


Nota Metodologica allegata al Decreto Ministeriale

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell 'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: "credito personale", "credito finalizzato", "leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale", "mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile", "altri finanziamenti", "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" e "finanziamenti con utilizzo di carte di credito" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: "aperture di credito in conto corrente", "scoperti senza affidamento", "credito revolving", "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori" e "factoring" i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione -vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell' effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016.

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria "scoperti senza affidamento".

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sotto categoria del "credito revolving".

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISV AP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dallo gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo l, comma l, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - fomiti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fomite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.


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