Udienza cartolare: il deposito di memoria difensiva viola il contraddittorio

Nell'ordinanza n. 5721/2025 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle conseguenze sul piano procedurale derivanti dal deposito di memorie difensive non autorizzate ulteriori rispetto alle note di trattazione scritta depositate prima dell'udienza cartolare.

Venerdi 23 Maggio 2025

Il caso. A seguito di ricorso monitorio della Alfa. Costruzioni S.r.l. il Tribunale di Catania ingiungeva all’Ente Regionale di pagare alla società ingiungente la somma di € 1.284.832,24, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di canoni di locazione relativi agli anni 2013 e 2014.

L'Ente regionale si costituiva sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in quanto l’immobile locato non era idoneo sotto il profilo del rischio sismico e non era stato adeguato secondo quanto disposto dall’ OPCM 3274/2017 e comunque non era idoneo di fatto all’uso contrattualmente convenuto.

Il Tribunale rigettava l'opposizione dell'Ente regionale, che proponeva appello avanti alla Corte distrettuale, che rigettava l'impugnazione.

L'Ente Regionale ricorre in Cassazione, eccependo, in via preliminare, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza o del procedimento nella parte in cui la corte territoriale non ha rinviato l’udienza di discussione e decisione fissata per il 3 maggio 2021 (tenutasi con modalità cartolare) ad altra udienza, assegnando alle parti un termine per il deposito di note difensive ai sensi dell’art.429, co. 2°, cpc richiamato dall’art.437, co. 4°, cpc e art.221, co. 2° e ss. del D. L. 19.5.20 n. 34 e successive modifiche; sul punto rileva che:

a) la corte territoriale, con ordinanza 23 luglio 2020, nel decidere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, fissava la successiva udienza del 3 maggio 2021 per discussione e decisione;

b) la corte territoriale con provvedimento del 3 aprile 2021 (comunicato dalla cancelleria il 7.04.21) disponeva che l’udienza del 3 maggio 2021 si sarebbe tenuta ai sensi dell’art.221, comma 4 del D.L. 19.5.20 n.34, assegnando alle parti termine fino a cinque giorni prima della data dell’udienza per il deposito di note scritte (che contengano, entro il limite di due pagine, le sole istanze e conclusioni attinenti i provvedimenti adottabili all’esito all’udienza)

c) la Alfa Costruzioni depositava il 22 aprile 2021 una memoria non autorizzata e il 27 aprile 21 note relative all’udienza cartolare (autorizzate dal provvedimento della corte del 3-7 aprile precedente);

d) in considerazione di ciò, l’Ente depositava il 28 aprile 2021 note scritte, chiedendo in via preliminare l’assegnazione di un termine per il deposito di note difensive ed il rinvio della discussione e della decisione ad altra udienza;

e) all’udienza cartolare del 3 maggio 2021, la corte territoriale, senza prendere in considerazione la richiesta dell’ente di cui sopra, leggeva il dispositivo per poi depositare la sentenza il successivo 18 maggio.

Per la Cassazione la doglianza è fondata:

  1. ai sensi del comma 4 dell’art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni, dalla l. n. 77 del 2020, il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte; ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento; il giudice provvede entro i successivi cinque giorni; se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile;

  2. nel caso in esame, di fronte al deposito della memoria avversaria prima delle rituali note ed alla richiesta dell’Ente ricorrente di potervi replicare e di assegnazione all’uopo di un termine per il deposito di note difensive e di rinvio della discussione e della decisione ad altra udienza, la corte etnea avrebbe dovuto considerare che vi era stata un’alterazione della modalità procedimentale, stabilita dalla normativa speciale applicata per la decisione e, dunque, farsi carico delle istanze del qui ricorrente, esaminandole e provvedendo su di esse;

  3. la corte territoriale, non pronunciandosi sull’alterazione dello svolgimento processuale del comma 4 dell’art. 221 e non rimediandovi, è incorsa in una violazione di tale norma e di riflesso dell’art. 101 c.p.c., posto che la sequenza procedimentale disciplinata da quel comma ha inciso sulla norma del c.p.c.

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