TSO: incostituzionale l'accertamento in caso di degenza ospedaliera

Dott.ssa Claudia Trani.

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è quel procedimento introdotto dalla L.180/1978, c.d.Legge Basaglia, che, oltre ad aver previsto la chiusura definitiva degli Ospedali Psichiatrici, consente un nuovo approccio alla malattia mentale.

Mercoledi 25 Giugno 2025

La legge Basaglia, peraltro, non ha abrogato completamente la Legge precedente, risalente al 1904,c.d.Legge Giolitti, che continua ad essere applicata limitatamente alla parte econo mica e fiscale nella gestione dei manicomi, mentre gli Ospedali Psichiatrici, di fatto, hanno continuato ad esistere ancora a lungo, tanto che, nel luglio 1997,risultavano ricoverati anco ra circa 20.000 pazienti psichiatrici (www.passaggilenti.com).
A seguito della approvazione della L. 180/78,la L.833/78,istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, con alcuni articoli, aveva regolamentato il procedimento del TSO, effettuato, di norma, su base volontaria e non coattiva, prima della sentenza della Consulta in commento (v. Allegato), anche in assenza del consenso del paziente affetto da malattia mentale.
Negli anni syccessivi, erano state sollevate diverse incongruità di tali articoli rispetto alle previsioni costituzionali.
Nel 2021 la Corte di Cassazione sollevava, in via incidentale.l’illegittimità della convalida del provvedimento, da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di Caltanissetta, emesso dal Sindaco della Città, così come previsto all’art. 35 della Legge 833/78.
In questo caso, sia il Tribunale ordinario che la Corte d’Appello di Caltanissetta avevano rigettato il ricorso precedentemente proposto dal legale di una paziente, ritenendo presenti i presupposti previsti dall’art.33 della citata legge per l’applicazione del trattamento sanitario.
A seguito del rigetto, il legale proponeva ricorso in Cassazione, per le motivazioni iivi conte nute, cui si rinvia, sollevando la questione di legittimità costituzionale della procedura del TSO in condizione di degenza ospedaliera alla luce del fatto che il trattamento coattivo privava della autodeterminazione e della libertà la persona malata di fronte alla obbligatorietà del trattamento.
Grande importanza assumeva il rilievo della Suprema Corte per cui non era possibile decidere la controversia se non prima aver risolto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 (norme per gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori),34 (accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale) e 35 (procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale) contenuti nella Legge istitutiva del SSN.
Invero, secondo la S.C. i suddetti articoli costituivano una violazione dell’art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute, quale diritto fondamentale della persona e, dal lato sociale e oggettivo, la tutela dell’interesse della collettività.
Pertanto, la Cassazione, sez. III Civile, con Ordinanza n. 509 dell’11 gennaio 2023, affer mava.in maniera puntuale.che il TSO poteva essere disposto senza il consenso del paziente esclusivamente in presenza delle seguenti 3 condizioni:
- Alterazioni psichiche che richiedono cure urgenti;
- Mancata accettazione delle cure proposte al paziente;
- Mancanza di misure sanitarie alternative tempestive ed adeguate (www.misterlex.it/cassazione-civile/2023/509/)
E’ utile ricordare che il TSO è un atto terapeutico del tutto straordinario da attuarsi a tutela della salute mentale del paziente, che, pertanto, va applicato con la dovuta cautela e nel rispetto assoluto della persona e della legge.
Storicamente, la pericolosità di qualunque patologia mentale o il “pubblico scandalo”, sia per sé che per la Società, era stata giù disciplinata dalla l. 36 del 1904, che, per la prima volta, normava la materia psichiatrica ed essa è rimasta invariata fino alla legge Basaglia del 1978,come innanzi ricordato.
Secondo la Suprema Corte, la Legge Basaglia si sarebbe occupata anche del malato di mente che rinuncia alle cure “urgenti e indifferibili”, previsione che sarebbe confluita negli artt. 33,34 e 35 della l. 833/78.
Tuttavia da questi tre articoli si evince che il trattamento sanitario obbligatorio abbia la sola finalità di tutelare il paziente senza considerare i diritti del malato mentale.
Emerge, inoltre, dall’esame della normativa richiamata che, trattandosi di un “ricovero coatto con l’uso della forza pubblica”, disposto dal Sindaco e su convalida del G.T., sarebbe possibile solo “un controllo giurisdizionale differito”, con legittimazione riconosciuta ex lege a “chiun que vi abbia interesse, rectius, a coloro che vi “abbiano un concreto e attuale interesse”.
Pertanto, la Cassazione, alla luce di quanto sopra, ha affermato che, pur esssendo prevista una comunicazione concreta tra Sindaco e G.T., mancherebbe un’informazione per l’’amma lato, in quanto dalla normativa non è prevista neppure un’audizione dello stesso prima della convalida del provvedimento e l’eventuale impugnazione in mancanza di esso.
Tutto ciò configurerebbe una violazione del diritto al contradditorio, all’informazione e alla difesa, diritti costituzionalmente rilevanti (art.32,24 e 111 Cost.), unitamente alla invio- labilità della libertà personale (art. 13 Cost.).
Sul punto, la Suprema Corte ha sottolineato che nel TSO, essendo presente una “coazione fisica limitativa della capacità di autodeterminazione nelle scelte sanitarie”, è necessario anche un “giudizio assistito dalle relative garanzie”.
Inoltre, l’assenza di quanto sopra, comporterebbe un ostacolo ad un giusto processo.
Il sito di www.sistemapenale.it, che periodicamente pubblica il report del CPT, ha riportato che, durante la visita effettuata dal Comitato del Consiglio d’Europa nel 2023,veniva riscon- trata nel nostro sistema sanitario una carenza dell’attività riabilitativa, ricreativa e tera- peutica nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC), un frequente uso di contenzione meccanica, anche di lungo periodo, per pazienti in stato di agitazione e, da ultimo, è stato notato “con preoccupazione” che il TSO prevedeva “una forma standardizzata e ripetitiva in cui il G.T. non incontra mai il paziente di persona …”.
Già nell’ottobre 2013 la Corte EDU (caso Patience Azenabor v/Italia) aveva ribadito ’”l’importanza dell’audizione diretta della paziente con il G.T. per valutare la reale e concreta situazione prima di decidere”.
Tutto quanto innanzi espoosto, portava la Cassazione ad eccepire, nei casi di TSO non volontario, la violazione delle previsioni costituzionali suindicate la incostituzionalità dell’art. 35 della l. 833/78 :
nella parte in cui non è prevista la “comunicazione alla persona interessata ….”
nella parte in cui non prevede le parole “sentita la persona interessata”;
nella parte in cui sono assenti le parole “… e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante”.
In conseguenzza, la Consulta, con la pregevole sentenza n. 76 del.5.5.2025,ha dichiarato l’illegittimità dell’art.35 della L. 833/78 con la quale, alla stregua del pensiero basaglia no, viene riconosciuto il rispetto per la libertà dell’uomo, ”che non dovrà mai essere compro messo dalla presenza di alterazioni psichiche, anche in presenza di TSO, ed i diritti costitu zionali posti a difesa della persona, che non possono e non devono essere mai compro messi”.
Sul punto La Corte delle Leggi haa ricordato che l’Italia, con la Legge 18/2009, ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità e si è impegnato a riconoscere i principi fondamentali dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione, previsioni del resto già presenti nel più ampio ambito di tutela e promozione dei diritti umani riconosciuti dalla Dichiarazione Universale del 1948 e dal relativo Protocollo aggiuntivo.
Michele Capuano, Presidente dell’Associazione Diritti alla Follia, a commento della sentenza, non ha mancato di esprime alcuni timori fondati su situazioni che già, in così breve tempo, si sono verificate riferenndosi, in particolare, alla previsione di alcune ASL (es. ASL 8 di Cagliari) che si sono espresse per un’audizione tra degente e G.T. non in presenza diretta nel reparto ma in video-chiamata (!!).
I dubbi manifestati dal Dr. Capuano riguarderebbero le modalità di una siffatta audizione, con un paziente in precedenza sedato, che non cambierebbe nulla pur alla luce della sentenza della Consulta.
In conclusione, il TSO costituisce un’effettiva privazione della libertà che, pertanto, deve e non solo può, prevedere reali e concrete garanzie che, probabilmente non si realizzano.
In Italia vi sono tuttora circa 5000 casi di TSO ogni anno, tra quelli registrati nei SPDC, e non bisogna dimenticare che dietro ogni trattamento c’è una persona, con i suoi problemi e le sue situazioni personali.
Spesso chi soffre di patologie mentali rifiuta le medicine pur nella consapevolezza delle gravi e a volte tragiche conseguenze.
Infine, numerose testimonianze, raccolte su www.vice.com.it, hanno evidenziato come il TSO possa avere effetti traumatici duraturi, contribuire ad una avversione sociale di tali casi che rendere più difficile il reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti coinvolti, alimentando un senso di paura e marginalizzazione.


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