Trust per la famiglia e fondo patrimoniale: caratteristiche e differenze dei due istituti.

Avv. Maria Teresa Federico.
Venerdi 12 Ottobre 2018

Con l’ardito intento e voglia di conoscenza della materia sul diritto di famiglia in tutte le sue innumerevoli sfumature, ho deciso di affrontare questa materia con la mia più completa dedizione.

Iniziando, quindi, da poco ad assaporare questo vasto mondo del diritto di famiglia dove sempre più spesso le aspettative delle persone coinvolte vengono, quasi sempre, disattese dal mondo del diritto. Ed è proprio in occasione di un incontro formativo avvenuto su tale argomento che la mia attenzione è caduta su un istituto di origine anglosassone, e che alla maggior parte di noi “studenti” del diritto risulta ancora poco conosciuto: il Trust.

Ad oggi il Trust pur non essendo disciplinato in modo specifico da alcuna norma di diritto interno ha fatto la sua comparsa, in via laterale, con la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1992.

Con la ratifica della Convenzione, l’Italia non si è obbligata al riconoscimento di qualsiasi tipologia di Trust, ma, solo di quelli “istituiti volontariamente e provati per iscritto”(art.3) e regolati dalla legge (art.6) scelta dal soggetto istituente ovvero da quella avente il collegamento più stretto con il Trust (art.7).

A seguito di ciò possiamo, quindi, affermare che l’istituto del Trust, anche se carente di una disciplina civilistica, si è consolidato all’interno del nostro ordinamento.

Ma cosa si intende per Trust? Il Trust è uno strumento che ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro gestione ad una persona, (c.d. Trust company).

Ed ancora. Il Trust è quell’istituto giuridico con cui una o più persone, detti disponenti, trasferiscono beni e diritti sotto la disponibilità del trustee, il quale assume l’obbligo di amministrarli nell’interesse di uno o più beneficiari o anche per un fine determinato.

Per chiarire meglio il concetto possiamo portare come esempio il caso del genitore anziano di un figlio disabile che affida un determinato patrimonio al trustee affinché il reddito di questi beni sia destinato al pagamento delle spese di assistenza, cura, svago e istruzione del figlio. Quindi, le figure che intervengono nella costituzione di un Trust possono essere tre: il disponente o settlor, il trustee e il guardiano o protector dove il primo è colui che decide di costituire il Trust e di conferire a un altro soggetto la gestione di parte del suo patrimonio; il secondo è colui che con l’istituto diventa il legittimo proprietario dei beni ed infine, il terzo è quello non necessario ma che se presente deve vigilare sull’attività del trustee nell’interesse del beneficiario.

Ma come si costruisce? Un trust può essere costituito tramite atto scritto, sia da persone fisiche che giuridiche, dove per atto scritto ci riferiamo all’atto pubblico o scrittura privata autenticata ed il cui contenuto si riferisce alla sua durata, ai beneficiari, ai poteri conferiti al trustee e all’eventuale guardiano e le direttive per l’amministrazione dei beni. Peculiarità del Trust è, quindi, lo sdoppiamento del concetto di proprietà che caratterizza il diritto nei   Paesi di common law.

Attenzione! Il Trust non è un soggetto giuridico come una società o una persona fisica ma, è un rapporto giuridico in forza del quale determinati beni o diritti sono sottoposti al controllo del trustee affinché quest’ultimo li possa amministrare e rendere conto di tale gestione. Tra le tipologie del Trust annoveriamo il Trust per la famiglia, il Trust per disciplinare i rapporti successori; Trust e i rapporti commerciali ed infine il Trust in favore dei soggetti deboli.

In questa sede ci soffermeremo soprattutto sulla tipologia in favore della famiglia e della convivenza di fatto. Il Trust, infatti, consente una previsione di tutela del convivente attraverso la formula di destinazione dei beni. Al convivente, è infatti preclusa la possibilità di ricorrere al fondo patrimoniale ed ecco che il Trust può venire in aiuto. Giova ai fini della presente trattazione, ricordare che il Trust è uno strumento che tutela i figli che sono dell’uno o dell’altro convivente e che non intacca per nulla i diritti successori. Nel Trust noi non troviamo un elenco di beni che ne possano costituire oggetto, al contrario del fondo patrimoniale dove troviamo beni immobili, titoli di credito e mobili registrati. Ed ancora, il fondo patrimoniale è legato ad una durata che è quella che caratterizza la durata del matrimonio o della maggior età se viene costituita in favore dei figli. Dopo di che il fondo patrimoniale cessa.

Al contrario nel Trust non c’è durata. Gioco-forza, laddove è possibile creare un fondo patrimoniale non è necessario ricorrere al Trust. Il Trust non è uno strumento alternativo al fondo patrimoniale ma è ausiliario in una situazione di crisi. Il Trust viene istituito a protezione di beni immobili realizzando così una vera e propria “protezione” patrimoniale in quanto i beni diventano impignorabili. Quindi possiamo affermare senza affanno che il Trust diviene un utile aiuto nel diritto di famiglia, nei procedimenti di separazione e divorzio quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni comuni. Un aiuto che anche nei Paesi di matrice romana ha fatto ormai il suo ingresso visto ormai il fenomeno delle famiglie allargate o delle unioni di fatto che genera necessità di tutela alla stregua del matrimonio; tutela che non può essere concessa con gli istituti tradizionali che faticano a stare al passo con esigenze di relazioni affettive variabili e complesse.

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