Tributario: modalità di notifica degli atti impositivi in caso di irreperibilità del destinatario

A cura della Redazione.

Art. 60 lett.e) del d.P.R. 600/73: "quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno succesivo a quello di affissione".

Venerdi 4 Marzo 2022

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6836/2022 fa chiarezza in merito alle modalità di notifica degli atti impositivi che devono essere rispettate nell'ipotesi in cui il messo notificatore abbia attestato "la irreperibilità della destinataria, di addetti alla casa, di portiere e di vicini di casa in quanto al sopra indicato indirizzo non vi è alcuna porta di abitazione".

Il caso: Tizio ricorre in Cassazione avverso la decisione della CTR della Sicilia lamentando la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e 60 lett.e) del d.P.R. 600/73 in quanto ha ritenuto rituale la notifica dell'atto impositivo posto a base della cartella impugnata malgrado che la stessa fosse stata effettuata non ex artt. 139 e 140 c.p.c. bensì ex art. 60 lett.e) d.PR. 600/73 avendo il messo notificatore solo attestato di aver proceduto ai sensi di quest'ultimo articolo "per irreperibilità della destinataria, di addetti alla casa, di portiere e di vicini di casa in quanto al sopra indicato indirizzo non vi è alcuna porta di abitazione" e senza dare conto delle ricerche compiute per verificare l'irreperibilità assoluta di essa ricorrente.

Per la Cassaione la censura è fondata:

a) la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale;

b) in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma l, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art.140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale;

c) nel caso di specie, l'attestazione del messo notificatore secondo cui in loco "non vi era alcuna porta di abitazione" non è sufficiente a far comprendere se sia stato giustificato il ricorso alla procedura di notifica in concreto adottata

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