Tributario: no all’impugnazione dell’intimazione di pagamento per motivi attinenti all’atto impositivo

Lunedi 23 Marzo 2020

Con l’ordinanza n. 3005/2020, pubblicata il 7 febbraio 2020, la Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla legittimità o meno dell’impugnazione, di un atto di intimazione di pagamento notificato dall’amministrazione giudiziaria, nel caso in cui il contribuente eccepisca vizi relativi all’atto prodromico (es. cartella di pagamento) che non è stato impugnato nei termini e, quindi, divenuto, esecutivo.

IL CASO: La controversia esaminata dalla Cassazione origina dal ricorso promosso da una società innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un’intimazione di pagamento di somme portate da una cartella esattoriale notificata in precedenza alla ricorrente, non impugnata e divenuta, pertanto, definitiva.

La società contribuente, con il ricorso, eccepiva l’intervenuta prescrizione del credito erariale per la mancata notifica della suddetta cartella.

Il ricorso veniva accolto e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di gravame proposto dall’Amministrazione Finanziaria. In entrambi i giudizi di merito, veniva riconosciuta l’intervenuta prescrizione del credito erariale per la mancata regolare notifica della cartella di pagamento alla società contribuente.

L’Agenzia delle Entrata interponeva, pertanto, ricorso per Cassazione, deducendo l’erroneità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per aver ritenuto ammissibile ed accolto l’eccezione di prescrizione del credito formulata dalla contribuente, nonostante il riconoscimento espresso della regolarità della notifica di un atto prodromico (cartella di pagamento), che non era stato impugnato.

LA DECISIONE: La Cassazione, con l’ordinanza in commento, dopo aver premesso che era incontestata la circostanza che alla società contribuente era stata notificata una cartella di pagamento non impugnata nei termini di legge, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria con conseguente rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Secondo gli Ermellini, nel caso di mancata impugnazione dell’atto presupposto, nella fattispecie cartella di pagamento, è preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all’atto presupposto, ivi compresa l’eccezione di prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di Cassazione in altri arresti secondo il quale "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013)”.

Di conseguenza, hanno concluso, l’eccezione di prescrizione del credito tributario che avrebbe potuto essere sollevata solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata .

Allegato:

Corte di Cassazione Sezione 6 TRI Civile Ordinanza 7 febbraio 2020 n. 3005

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