Transazioni non novative e obbligo per il cessionario di segnalazione alla centrale dei rischi

Commento alla ordinanza resa dal Tribunale di Napoli Nord lo scorso 31/05/2021 sull’obbligo di segnalazione da parte del cessionario (in operazioni di cessione di crediti cosiddetti NPL) anche successivamente ad un accordo transattivo non novativo già concluso tra il debitore ceduto e il creditore cedente.

Mercoledi 9 Giugno 2021

Premessa.

Il Tribunale di Napoli Nord con l’ordinanza resa lo scorso 31/05/2021, chiarisce, ancora una volta, l’opportunità della segnalazione in Centrale dei Rischi (anche) a cura del cessionario (di una operazione di cessione di crediti a sofferenza), seguente un accordo transattivo non novativo.

Innanzi tutto preme indicare che con l’espressione “saldo e stralcio” si intende un accordo transattivo che intercorre tra debitore e creditore, in virtù del quale il primo si impegna a corrispondere una somma di importo inferiore rispetto a quella originaria ed il creditore accetta (in sostanza le parti addivengono ad un ridimensionamento del debito).

In numerose occasioni, la giurisprudenza di legittimità (ex multis; Cass. n. 12876/2015; Cass. n. 15444/2011; Cass. n. 13717/2006; Cass. n. 1690/2006) ha affermato, in argomento, i seguenti principi: “deve essere qualificata novativa la transazione che determina l’estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall’atto di un’obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. Quanto precede implica il venir meno in via definitiva dell’accordo originario, nel qual caso l’art. 1976 c.c. sancisce l’irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito)”.

Diversamente è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l’accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un ‘quid medium’ tra le prospettazioni iniziali.

La Banca d’Italia (Comunicazione del 19 giugno 2020), relativamente agli accordi transattivi “a saldo e stralcio”, ha fornito significativi chiarimenti riguardo alle modalità segnaletiche alle quali gli intermediari partecipanti alla Centrale dei Rischi devono attenersi:

a) se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le “sofferenze”. A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta;

b) se l’accordo raggiunto prevede un piano rateale di rimborso ed è da subito efficace, la quota che il cliente si è obbligato a rimborsare si configura come un nuovo finanziamento rateale. In questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l’accordo, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per l’importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le “sofferenze”. Nelle date contabili successive, l’intermediario segnala nella categoria “sofferenze” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell’ultima rata concordata;

c) se l’accordo è efficace con il pagamento dell’ultima rata, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze” per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” – per il valore dell’importo non riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l’ultima rata e il credito è estinto.

Invero, la Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi (14° aggiornamento del 29 aprile 2011) – nella Sez, II Cap.II § 1.5. rubricato “Sofferenze”, dispone, tra l’altro, che “La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando (…) il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato”. Ed ancora che: “Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse”.

A completamento di tali prescrizioni, nella Sez. II, Cap. II, § 5.5, rubricata “Crediti passati a perdita”, si dispone che “confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti prescritti e quelli oggetto di esdebitazione”.

A corredo del chiaro dettato dell’Autorità di vigilanza si richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario che si è più volte pronunciato nel senso che “l’intermediario, anche quando addiviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione” (ABF Napoli decisioni nn. 6484/2015 e 2519/2012).

Considerazioni.

Nel caso esaminato, Il Tribunale afferma che il cessionario di un credito per il quale era intervenuta un accordo transattivo (non novativo) tra il debitore ceduto e il creditore cedente (che aveva in virtù di una sofferenza proceduto a segnalare in CR il mutuatario moroso) ha l’obbligo di continuare la segnalazione a sofferenza già precedentemente effettuata dal cedente.

Per quanto riferito innanzi, l’intermediario, anche quando addiviene ad una definizione transattiva liberatoria, in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione: è infatti espressamente previsto che i rimborsi parziali del credito, anche a seguito di transazione liberatoria, comportano una corrispondente riduzione dell’importo segnalato.

Nel caso esaminato, inoltre, il piano di rientro concordato tra le parti non ha natura novativa dell’obbligazione, in quanto tale circostanza non risultava espressamente prevista e pattuita. Qualora l’operazione di ristrutturazione del debito avesse avuto efficacia novativa (prevedendo cioè l’estinzione delle obbligazioni pregresse e l’assunzione di nuovi obblighi) allora la segnalazione a sofferenza per un credito già estinto per effetto della novazione sarebbe da ritenersi illegittima (ABF Milano 10.4.2013). Invece nel caso in cui il piano di rientro stipulato non preveda l’estinzione del debito pregresso, come quello di specie, ma esclusivamente la sua modificazione, l’intermediario è tenuto ad adeguare le pregresse segnalazioni al mutato quadro dei rapporti con il cliente (ABF Napoli cit.), e quindi riducendo l’importo segnalato in misura pari ai rimborsi parziali effettuati.

Allegato:

Tribunale Napoli ordinanza 31 maggio 2021

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