Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con cui si contestava la legittimità costituzionale degli artt. 3,6 e 7 del D.M. Giustizia n. 110/2023, nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice di sanzionare il mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali civili in sede di liquidazione delle spese. Il Tribunale ha affermato che la sinteticità degli atti non lede il diritto di difesa, ma lo agevola, ed ha escluso qualsiasi disparità di trattamento tra avvocati e giudici.
| Giovedi 21 Maggio 2026 |
La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente sulla prassi forense quotidiana: il principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali civili, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e attuato dal D.M. n. 110/2023, è ormai un principio generale dell'ordinamento processuale e non è suscettibile di essere rimosso per via giurisdizionale.
Il TAR chiarisce inoltre i presupposti e i limiti della valutazione discrezionale del giudice in materia di spese: non si tratta di una sanzione automatica né di un potere assoluto, bensì di un criterio aggiuntivo e sindacabile nell'ambito della liquidazione ordinaria. Resta confermata la clausola di flessibilità: il superamento dei limiti è consentito, purché motivato nell'atto stesso.
Tizio, in qualità di procuratore di parti attrici in giudizi pendenti presso la Corte d'Appello di Milano e la Corte di Cassazione, nonché nella sua veste di presidente di due associazioni a tutela degli utenti della giustizia, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli articoli 3,6 e 7 del D.M. Ministero della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110, recante il regolamento sui criteri di redazione e sui limiti dimensionali degli atti giudiziari civili, adottato in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c.
Le censure articolate erano principalmente tre:
A sostegno del ricorso erano richiamate due vicende concrete: la compensazione delle spese disposta dal Giudice di Pace di Verona per violazione dei criteri redazionali, e la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato per superamento del numero massimo di caratteri consentiti nel processo amministrativo.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato nel merito, assorbendo le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva e inammissibilità.
Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che il D.M. n. 110/2023 costituisce attuazione della legge delega n. 206/2021 e del d.lgs. n. 149/2022, i quali hanno introdotto nel processo civile i principi di chiarezza e sinteticità di tutti gli atti processuali, codificati nel nuovo art. 121 c.p.c. e nell'art. 46 disp. att. c.p.c. Il decreto costituisce inoltre un obiettivo del PNRR per la riduzione del disposition time dei processi civili, con rilevanza anche sul piano del diritto dell'Unione Europea.
Quanto alle singole censure, il TAR ha argomentato come segue:
Il principio affermato dal TAR è che il principio di sinteticità degli atti processuali esprime ormai un principio generale del diritto processuale, funzionale a garantire la ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e il principio di leale collaborazione tra le parti e il giudice. La valutazione del mancato rispetto dei limiti dimensionali ai fini delle spese non costituisce pertanto una sanzione illegittima, bensì un criterio aggiuntivo e proporzionato, coerente con il sistema.