TAR Lazio: legittimi i limiti dimensionali degli atti processuali

TAR Lazio (Sez. I): sentenza n. 9289 del 19/05/2026.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con cui si contestava la legittimità costituzionale degli artt. 3,6 e 7 del D.M. Giustizia n. 110/2023, nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice di sanzionare il mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali civili in sede di liquidazione delle spese. Il Tribunale ha affermato che la sinteticità degli atti non lede il diritto di difesa, ma lo agevola, ed ha escluso qualsiasi disparità di trattamento tra avvocati e giudici.

Giovedi 21 Maggio 2026

La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente sulla prassi forense quotidiana: il principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali civili, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e attuato dal D.M. n. 110/2023, è ormai un principio generale dell'ordinamento processuale e non è suscettibile di essere rimosso per via giurisdizionale.

Il TAR chiarisce inoltre i presupposti e i limiti della valutazione discrezionale del giudice in materia di spese: non si tratta di una sanzione automatica né di un potere assoluto, bensì di un criterio aggiuntivo e sindacabile nell'ambito della liquidazione ordinaria. Resta confermata la clausola di flessibilità: il superamento dei limiti è consentito, purché motivato nell'atto stesso.

Il ricorso e le ragioni dei ricorrenti

Tizio, in qualità di procuratore di parti attrici in giudizi pendenti presso la Corte d'Appello di Milano e la Corte di Cassazione, nonché nella sua veste di presidente di due associazioni a tutela degli utenti della giustizia, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli articoli 3,6 e 7 del D.M. Ministero della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110, recante il regolamento sui criteri di redazione e sui limiti dimensionali degli atti giudiziari civili, adottato in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c.

Le censure articolate erano principalmente tre:

  • I limiti dimensionali costringerebbero il difensore a rinunciare a deduzioni rilevanti, ledendo il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., con particolare riguardo ai casi di oggettiva impossibilità di contenere le argomentazioni entro soglie quantitative predeterminate.
  • L'omessa estensione dei medesimi limiti ai provvedimenti del giudice creerebbe una disparità di trattamento tra avvocati e magistrati, in violazione del principio di pari dignità delle funzioni processuali desumibile dall'art. 3 Cost.
  • La facoltà del giudice di sanzionare il mancato rispetto dei limiti attraverso la compensazione delle spese o la condanna del vincitore alle spese sarebbe irragionevole e lesiva degli artt. 3,24 e 111 Cost., trattandosi di un potere privo di adeguata base normativa e sottratto a criteri certi.

A sostegno del ricorso erano richiamate due vicende concrete: la compensazione delle spese disposta dal Giudice di Pace di Verona per violazione dei criteri redazionali, e la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato per superamento del numero massimo di caratteri consentiti nel processo amministrativo.

La decisione del TAR Lazio

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato nel merito, assorbendo le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva e inammissibilità.

Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che il D.M. n. 110/2023 costituisce attuazione della legge delega n. 206/2021 e del d.lgs. n. 149/2022, i quali hanno introdotto nel processo civile i principi di chiarezza e sinteticità di tutti gli atti processuali, codificati nel nuovo art. 121 c.p.c. e nell'art. 46 disp. att. c.p.c. Il decreto costituisce inoltre un obiettivo del PNRR per la riduzione del disposition time dei processi civili, con rilevanza anche sul piano del diritto dell'Unione Europea.

Quanto alle singole censure, il TAR ha argomentato come segue:

  • Diritto di difesa: la sinteticità, lungi dall'ostacolare la difesa, la agevola, perché impone all'avvocato uno sforzo selettivo e suasorio che rende più comprensibili le ragioni della parte al giudicante. Il regolamento prevede, inoltre, la possibilità di superare i limiti dimensionali nei casi di particolare complessità, purché il difensore esponga nell'atto le ragioni che giustificano il superamento.
  • Disparità di trattamento tra giudici e avvocati: la censura trascura l'ontologica differenza di funzioni: l'avvocato svolge difesa tecnica della parte, il giudice esercita la funzione giurisdizionale. Le due posizioni non sono equiparabili e il regolamento non viola il principio di uguaglianza. Il Tribunale ha peraltro precisato che anche i provvedimenti giudiziari sono soggetti a una tendenziale e progressiva linea di sinteticità.
  • Legittimità della sanzione sulle spese: il potere del giudice di tenere conto del mancato rispetto dei limiti dimensionali in sede di liquidazione delle spese non è né assoluto né arbitrario. La quantificazione delle spese rimane disciplinata dai parametri ordinari di liquidazione dei compensi forensi; la previsione contestata aggiunge soltanto un ulteriore criterio ragionevole nell'ambito di una valutazione già spettante al giudice e sempre soggetta ai rimedi ordinari di impugnazione.

Il principio affermato dal TAR è che il principio di sinteticità degli atti processuali esprime ormai un principio generale del diritto processuale, funzionale a garantire la ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e il principio di leale collaborazione tra le parti e il giudice. La valutazione del mancato rispetto dei limiti dimensionali ai fini delle spese non costituisce pertanto una sanzione illegittima, bensì un criterio aggiuntivo e proporzionato, coerente con il sistema.

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