Il Tribunale di Trani nella sentenza n. 86/2026 ha stabilito che la pergola bioclimatica installata sul balcone di proprietà esclusiva viola l'art. 907 c.c. se collocata a meno di tre metri dalla veduta del condomino sovrastante. La qualificazione amministrativa dell'opera come "edilizia libera" è irrilevante sul piano civilistico: ciò che conta è la stabilità strutturale e l'idoneità a ostacolare l'esercizio della veduta in appiombo.
| Giovedi 21 Maggio 2026 |
La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente sulla prassi condominiale in materia di coperture dei balconi. La pronuncia chiarisce che la classificazione urbanistica di un'opera come "edilizia libera" non vale a sottrarla al regime civilistico delle distanze e delle vedute: i due piani — amministrativo e privatistico — operano in modo autonomo e non comunicante.
E' altresì ribadito che una clausola contrattuale generica, inserita negli atti di vendita, non è idonea a costituire una deroga convenzionale valida al diritto di veduta, in assenza di una specifica e chiara indicazione del contenuto del peso imposto sul fondo.
Tizio, proprietario di un appartamento al quarto piano di un condominio sito in Terlizzi, ha convenuto in giudizio Mevia, proprietaria dell'appartamento al piano sottostante, lamentando che quest'ultima aveva installato sul proprio balcone una pergola bioclimatica con lamelle orientabili, in violazione dell'art. 907 c.c. (distanza dalle vedute) e dell'art. 873 c.c. (distanze tra costruzioni). Tizio ha chiesto la condanna alla rimozione dell'opera o, in subordine, al suo arretramento fino alla distanza legalmente prevista.
Mevia si è costituita tardivamente, sostenendo che l'opera non costituisce una tettoia ma un pergolato bioclimatico rientrante nell'edilizia libera, come confermato dal Comune di Terlizzi che aveva archiviato il procedimento di demolizione. Ha proposto inoltre domanda riconvenzionale per risarcimento danni e per lite temeraria, entrambe poi dichiarate inammissibili o infondate.
Nel corso del giudizio è stata disposta una CTU tecnica, che ha accertato: la struttura è in alluminio, ha carattere stabile e inamovibile, è addossata al muro condominiale e alla soletta del balcone superiore, e si trova a circa 28 cm dalla soglia della portafinestra dell'appartamento di Tizio. La portafinestra è stata classificata come "veduta" ai sensi dell'art. 900 c.c. Il CTU ha concluso che la pergola, specialmente a lamelle chiuse ma anche da aperta per la sua struttura perimetrale, viola le distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c.
Il Tribunale ha accolto la domanda attorea e condannato Mevia alla rimozione della pergola bioclimatica e alla riduzione in pristino. Il ragionamento del giudice si articola su più piani.
Il principio applicato dal Tribunale è quello già affermato dalla Cassazione (da ultimo con ord. n. 12202/2022): la distanza di tre metri dalle vedute prescritta dall'art. 907 c.c. ha carattere assoluto, predeterminata in via generale e astratta dal legislatore, senza che al giudice sia consentito alcun margine di discrezionalità nella valutazione dell'esistenza della violazione o della dannosità della costruzione rispetto alla veduta del vicino.
Ne consegue che, una volta accertato che il condomino sovrastante ha acquistato il diritto di veduta in appiombo prima dell'installazione dell'opera, quest'ultima deve rispettare la distanza di tre metri in ogni direzione — orizzontale e verticale — prescindendo da qualsiasi valutazione in concreto sull'effettiva compromissione della visuale.