Successioni: il chiamato all'eredità non risponde dei debiti tributari del de cuius

Il chiamato all’eredità non risponde dei debiti tributari del de cuius in quanto l’accettazione dell’eredità è una condizione imprescindibile affinchè possa configurarsi l’obbligo del suddetto chiamato al pagamento. Incombe sull’amministrazione finanziaria fornire la prova dell’avvenuta accettazione.

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17970/2018, pubblicata il 9 luglio scorso.

Lunedi 16 Luglio 2018

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità nasce dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con la quale quest’ultima aveva rigettato l’appello promosso dall’Amministrazione finanziaria contro la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale, che aveva accolto il ricorso di due cittadini avverso l’avviso di accertamento a questi notificato in qualità di eredi del debitore deceduto. Secondo i giudici di merito vi era carenza di legittimazione passiva degli originari ricorrenti in quanto, non avendo accettato l’eredità, non potevano essere considerati eredi del debitore defunto. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 65 d.P.R n. 600 del 1973, 7 e 36, comma 3, d.leg. n. 346 del 1990 e 2697 cod.civ., e sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale aveva commesso un errore nell’escludere la responsabilità dei due contribuenti, essendo la chiamata all’eredità sufficiente ai fini della configurabilità della responsabilità al pagamento delle obbligazione tributarie del de cuius.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento, gli Ermellini hanno ritenuto il motivo del ricorso infondato e nel rigettarlo hanno evidenziato che:

  1. «Secondo l'orientamento, che può dirsi consolidato, di questa Suprema Corte "la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c." ( Cass.n. 2820 del 11/00/2015; Cass. n. 6479/2002; n. 11634/1991; n. 1885/1988;2489/1987; n. 4520/1984; n. 125/1983);

  2. Di conseguenza, incombe su colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c, "l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso,  ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede" (Cass.n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985;n. 4520/1984; n. 125/1983);

  3. l'onere di provare che vi sia stata in concreto l'accettazione della eredità non comporta "una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l'art. 481 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l'accettazione o meno della eredità da parte del chiamato" (Cass. n.2489/1987);

  4. L’accettazione dell’eredità è, nel caso di debiti del de cuius di natura tributaria, una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne;8/p>

  5. Non può ritenersi obbligato al pagaiento dei debiti ereditari chi abbia rinunciato all'eredit&agrava;, ai sensi dell'art. 519 cod.civ.;

  6. «una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredit"agrave; (art. 476 cod. civ.)», del cui onere probatorio à onerata l'Amministrazione finanziaria e che non pu&ograva; fondarsi sulla mera presentazione della denuncia di successioje, che « non ha alcun rilievo ai fini dell'accettazione dall'eredità».

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 17970 del 09/07/2018

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