Stipendi. Finirà il pagamento con denaro contante 

dott. Luca De Franciscis.

I datori di lavoro non potranno più pagare i dipendenti con denaro contante, ma solamente con tracciabilità bancaria o postale.

Mercoledi 3 Gennaio 2018

Il comma 911 del testo della legge di bilancio 2018, definitivamente approvata il 23 dicembre 2017, prevede che i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Il divieto a corrispondere denaro contante entrerà in vigore dal 1° luglio 2018.

La norma tende a limitare i casi di pagamenti di retribuzioni inferiori a quanto effettivamente dovuto, e tutela il lavoratore che ha ricevuto un importo inferiore a quello indicato sulla busta paga, ma non reclama per paura di perdere il posto di lavoro.

La limitazione al denaro contante. Da luglio prossimo i pagamenti per retribuzioni, ma anche gli anticipi sulle retribuzioni, dovranno essere pagati con le seguenti modalità:

  • Bonifico sul conto del lavoratore che indicherà il suo codice IBAN;

  • Pagamento con strumenti elettronici (solitamente carte di credito);

  • Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

  • Pagamento con assegno consegnato direttamente al lavoratore. In caso di suo impedimento l’assegno potrà essere consegnato (con delega del lavoratore) al coniuge, a un genitore, a un fratello o sorella, al convivente o a un familiare che ha compiuto i sedici anni.

La tracciabilità dei pagamenti ai dipendenti, come sopra indicati, non si applica ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si riporta il testo del decreto: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

La tracciabilità non si applica anche a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ovvero ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche).

Non si applica neanche per quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per i datori di lavoro che non rispetteranno l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti ai dipendenti, essendone tenuti, è applicabile la sanzione amministrativa e pecuniaria di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Su quest’ultimo punto (le sanzioni) è opportuno tener presente che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore un’altra legge, di non minore importanza, ovvero la Legge 20 novembre 2017, n. 179 intitolata “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

All’art. 2, titolato “Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato” è prevista, tra l’altro, la tutela della riservatezza dell’identità per coloro che segnalano circostanziate condotte illecite e, nell’articolata casistica, è tutelata anche la difesa del posto di lavoro.

All’art. 2 quater si legge: “Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo”.

E’ ben chiarito che la norma per la tracciabilità dei pagamenti si applica ad ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ad ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 che si riporta: “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.

Per evitare possibili interpretazioni la norma prevede espressamente che non ha alcuna rilevanza la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga, e non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Maggiori chiarimenti e direttive si avranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della “legge di bilancio 2018”.

È previsto, infatti, che il Governo stipulerà con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale saranno individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della nuova normativa.

Ci saranno, quindi, campagne informative con i principali mezzi di comunicazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, per far sì che la nuova normativa raggiunga tutti gli interessati.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

Pagina generata in 0.021 secondi