Stato passivo: la valenza probatoria delle buste paga e della certificazione unica

Con l’ordinanza n. 27551, pubblicata il 22 ottobre 2026, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla idoneità probatoria delle buste paga e della certificazione unica ai fini dell’ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo nell’ambito delle procedure concorsuali.

Martedi 3 Novembre 2026

IL CASO: La vicenda processuale approdata all’esame della Suprema Corte nasceva dall’istanza di ammissione al passivo depositata da un ex lavoratore di un Consorzio nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa di quest’ultimo.

L’ex lavoratore chiedeva di essere ammesso al passivo in via privilegiata a titolo di trattamento di fine rapporto.

In un primo momento, la domanda veniva rigettata d Tribunale per tardività.

La decisione veniva cassata dalla Corte di cassazione sul rilievo che il mancato invio dell’avviso ex art. 207 legge fallimentare integrasse causa non imputabile del ritardo e che l’onere di provare la concreta conoscenza della procedura gravasse sul commissario liquidatore, rimasto contumace nel giudizio di rinvio.

Riassunto il giudizio, il Tribunale rigettava l’opposizione, questa volta sul presupposto della mancanza di prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, escludendo l’efficacia probatoria sia delle buste paga prodotte sia della certificazione unica.

Pertanto, l’ex lavoratore investiva nuovamente della questione la Cassazione proponendo ricorso avverso il decreto di rigetto.

A fondamento del ricorso per cassazione, l’ex lavoratore sosteneva l’erroneità della decisione del Tribunale nel negare rilevanza probatoria alle buste paga; che lo stesso avesse travisato il loro contenuto, in particolare quanto ad una busta paga; che avesse errato nel riparto dell’onere della prova con riguardo al trattamento di fine rapporto e alla valenza della certificazione unica; e, infine, che avesse travisato anche il contenuto del CUD dal quale a suo dire emergevano sia la sussistenza del rapporto sia la quantificazione del credito.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale nel rigettarlo ha ribadito che:

da un lato le buste paga e il CUD possono assumere rilevanza probatoria nel procedimento di verificazione del passivo;

dall’altro, ha precisato che la loro efficacia non è incondizionata, ma presuppone specifici requisiti formali e sostanziali.

Quanto alle buste paga, i giudici di legittimità hanno richiamato l’orientamento secondo cui le copie dei prospetti paga rilasciati al lavoratore dal datore di lavoro, se munite alternativamente della firma, della sigla o del timbro datoriale, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, in ragione del loro contenuto obbligatorio e sanzionato, ferma la possibilità per la procedura di contestarne le risultanze con altri mezzi o con specifiche deduzioni.

La valenza dimostrativa del prospetto paga, dunque, non deriva dal solo contenuto materiale del documento, ma dalla sua riconducibilità certa al datore di lavoro, che nel caso esaminato la Corte ha ritenuto insussistente.

Analoga impostazione viene adottata con riguardo alla certificazione unica.

L’ordinanza in commento dà atto che il Tribunale aveva richiamato i precedenti di legittimità che riconoscono alla certificazione unica idoneità quale prova scritta di un credito opponibile alla procedura, anche ai sensi dell’art. 2704 c.c.; tuttavia, rileva che, nel caso concreto, tale documento è stato reputato inidoneo perché non sottoscritto, non pienamente riconducibile alla società cooperativa e, inoltre, di contenuto parziale.

Anche qui il limite dell’efficacia probatoria risiede non nella natura astratta del documento, ma nella mancanza di elementi che ne consentano l’imputazione certa al soggetto datore e nella incompletezza della produzione.

Il provvedimento evidenzia così un punto centrale: né la busta paga né la certificazione unica sono, di per sé sole, prove legali indiscriminate dell’esistenza del rapporto e del credito; la loro attitudine probatoria dipende dalla sussistenza di requisiti che permettano di attribuirle con certezza al datore di lavoro e di apprezzarne l’attendibilità nel quadro del giudizio di accertamento del passivo.

Il ricorrente aveva prospettato il tema sia sotto il profilo della violazione delle regole sull’onere della prova, sia sotto quello della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di merito non si fosse limitato a valutare diversamente i documenti, ma ne avesse frainteso il contenuto oggettivo.

La Corte è stata quindi chiamata a stabilire, da un lato, se nel caso concreto vi fosse realmente un travisamento della prova censurabile in cassazione; dall’altro, se i documenti prodotti avessero i requisiti necessari per essere considerati prova sufficiente del credito insinuato.

Un primo passaggio decisivo della motivazione riguarda la nozione di travisamento della prova. Il provvedimento ribadisce che esso è configurabile, ai fini della censura ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., solo quando l’errore del giudice di merito non investa la valutazione della prova, ma la ricognizione del suo contenuto oggettivo; inoltre, il contenuto travisato deve avere formato oggetto di discussione, l’errore deve essere decisivo e l’incidenza sulla decisione deve potersi affermare in termini di assoluta certezza.

La Corte precisa quindi che il travisamento concerne una svista sul fatto probatorio in sé, non il giudizio logico sulla sua idoneità dimostrativa.

Su questa premessa, la Corte affronta il secondo profilo, relativo al regime dell’onere della prova nel giudizio di accertamento del passivo. L’ordinanza riafferma che il procedimento di verificazione dello stato passivo, pur con i suoi adattamenti sommari, resta strutturato secondo lo schema del processo di cognizione, con conseguente applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c. Ne deriva che il creditore che chiede l’ammissione deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato, senza che il principio subisca deroghe per il solo fatto che la prova riguardi fatti negativi.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte prende in esame dapprima le buste paga. Dopo avere richiamato il principio secondo cui esse hanno piena efficacia probatoria quando siano munite della firma, della sigla o del timbro del datore, la Corte rileva che il Tribunale vi si era attenuto, avendo accertato che i documenti prodotti fossero privi di tali elementi

L’ordinanza aggiunge che dall’esame della busta paga riprodotta nel ricorso emerge effettivamente l’assenza di sottoscrizione e timbro, ritenuti necessari. Da qui la conclusione secondo cui il giudizio di inidoneità probatoria formulato dal Tribunale costituisce espressione di valutazione del materiale probatorio, non di travisamento.

Lo stesso schema argomentativo viene seguito per la certificazione unica. La Corte osserva che il Tribunale non aveva negato in astratto la possibile rilevanza probatoria del documento; al contrario, aveva richiamato i precedenti che ne riconoscono l’idoneità come prova scritta opponibile alla procedura.

Tuttavia, nel caso specifico, aveva escluso tale efficacia per la impossibilità di ricondurre il documento alla società cooperativa e per il suo carattere parziale. La Corte conferma tale impostazione rilevando che la certificazione unica riprodotta nel ricorso non recava alcuna sottoscrizione e che anche quella allegata era composta da sole sette pagine su nove. Anche in questo caso, dunque, non ricorre un travisamento della prova, ma una valutazione negativa della sua idoneità dimostrativa.

In conclusione, l’ordinanza da un lato, conferma che tali documenti sono astrattamente utilizzabili come mezzi di prova nel procedimento di accertamento del passivo. Dall’altro, precisa che la loro efficacia concreta non può essere affermata prescindendo da requisiti minimi di riferibilità e completezza, e che il relativo apprezzamento, ove immune da effettiva distorsione del contenuto documentale, resta affidato al giudice di merito.

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