Il Tribunale di Chieti ha stabilito che l'amministratore che non inserisce all'ordine del giorno dell'assemblea successiva i punti che i condomini, all'unanimità, avevano rinviato a una «prossima assemblea», pur senza indicarne la data, non esegue la delibera e incorre in grave irregolarità che ne giustifica la revoca.
| Lunedi 2 Novembre 2026 |
Il passaggio di maggiore interesse riguarda il modo in cui il Tribunale legge il rinvio di una questione a una generica «prossima assemblea»: l'assenza di una data o di un'indicazione puntuale nel verbale non svuota l'obbligo dell'amministratore di dare seguito alla delibera.La pronuncia precisa quindi i contorni della «mancata esecuzione di deliberazioni dell'assemblea» come causa di revoca, e offre un argomento spendibile quando i punti rinviati vengono lasciati cadere per più assemblee.
Tizia, condomina del Condominio Delta, ha chiesto al Tribunale la revoca giudiziale di Mevia, amministratrice nominata nel marzo 2025, lamentando una serie di inadempimenti:
L'amministratrice si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Il cuore della contestazione riguarda un'assemblea tenuta all'atto della nomina della nuova amministratrice. In quella sede i condomini, con voto unanime, avevano rinviato alla «prossima assemblea», che il nuovo amministratore avrebbe avuto cura di convocare, la discussione di alcuni punti all'ordine del giorno, tra cui questioni di diretto interesse della ricorrente e della società Alfa S.r.l., sua conduttrice (una comunicazione con relativa bozza progettuale e richieste di ristoro per spese relative alla condotta fognaria). Secondo la ricorrente, tali punti non erano stati inseriti nell'ordine del giorno dell'assemblea successiva, tenuta oltre un anno dopo. In quest'ultima l'assemblea aveva poi deliberato all'unanimità di riconvocarsi in una data successiva per discutere gli stessi punti, ma l'amministratrice non aveva provveduto alla convocazione.
L'amministratrice ha eccepito l'insussistenza di un obbligo di inserire quei punti nell'ordine del giorno dell'assemblea in questione.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ha esaminato due soli profili, accogliendo il secondo e disponendo la revoca.
Accesso ai documenti: doglianza infondata. Il Tribunale ha escluso l'inadempimento sull'art. 1129, comma 2, c.c. perché nel preventivo di incarico era chiaramente indicato che i registri sarebbero stati conservati presso lo studio dell'amministratrice e consultabili negli orari di apertura, previo appuntamento, con recapiti e orari di reperibilità specificati.
Mancata esecuzione delle delibere: doglianza fondata. Il ragionamento del giudice si sviluppa nei seguenti passaggi:
Il Tribunale ha ritenuto così sussistente la grave irregolarità denunciata dalla ricorrente, senza esaminare le altre contestazioni, e ha condannato l'amministratrice alla rifusione delle spese di lite in base al principio di soccombenza.
L'amministratore che, a fronte di una delibera adottata all'unanimità con cui l'assemblea rinvia determinati punti a una «prossima assemblea» da lui convocata, ometta di inserirli nell'ordine del giorno dell'assemblea successiva e delle successive ancora, non dà esecuzione alla deliberazione assembleare, e incorre nella grave irregolarità prevista dall'art. 1129, comma 12, n. 2, c.c., che ne giustifica la revoca, anche se il verbale non individua specificamente quale sia la prossima assemblea.