Revocato l'amministratore che non inserisce all'ordine del giorno i punti decisi dall'assemblea

Tribunale di Chieti: decreto n. 1198/2026 del 12/10/2026.
A cura della Redazione.

Il Tribunale di Chieti ha stabilito che l'amministratore che non inserisce all'ordine del giorno dell'assemblea successiva i punti che i condomini, all'unanimità, avevano rinviato a una «prossima assemblea», pur senza indicarne la data, non esegue la delibera e incorre in grave irregolarità che ne giustifica la revoca.

Lunedi 2 Novembre 2026

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il modo in cui il Tribunale legge il rinvio di una questione a una generica «prossima assemblea»: l'assenza di una data o di un'indicazione puntuale nel verbale non svuota l'obbligo dell'amministratore di dare seguito alla delibera.La pronuncia precisa quindi i contorni della «mancata esecuzione di deliberazioni dell'assemblea» come causa di revoca, e offre un argomento spendibile quando i punti rinviati vengono lasciati cadere per più assemblee.

Il caso

Tizia, condomina del Condominio Delta, ha chiesto al Tribunale la revoca giudiziale di Mevia, amministratrice nominata nel marzo 2025, lamentando una serie di inadempimenti:

  • mancata comunicazione delle modalità di accesso alla documentazione condominiale, prevista dall'art. 1129, comma 2, c.c.;
  • omessa esecuzione di delibere assembleari e mancato inserimento di punti all'ordine del giorno;
  • inerzia a fronte di numerose diffide e richieste scritte;
  • mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei rendiconti e mancata trasmissione del verbale di un'assemblea;
  • svolgimento di un'assemblea in «modalità mista» senza previsione regolamentare o consenso unanime;
  • grave negligenza nella gestione della sicurezza delle parti comuni.

L'amministratrice si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

Il cuore della contestazione riguarda un'assemblea tenuta all'atto della nomina della nuova amministratrice. In quella sede i condomini, con voto unanime, avevano rinviato alla «prossima assemblea», che il nuovo amministratore avrebbe avuto cura di convocare, la discussione di alcuni punti all'ordine del giorno, tra cui questioni di diretto interesse della ricorrente e della società Alfa S.r.l., sua conduttrice (una comunicazione con relativa bozza progettuale e richieste di ristoro per spese relative alla condotta fognaria). Secondo la ricorrente, tali punti non erano stati inseriti nell'ordine del giorno dell'assemblea successiva, tenuta oltre un anno dopo. In quest'ultima l'assemblea aveva poi deliberato all'unanimità di riconvocarsi in una data successiva per discutere gli stessi punti, ma l'amministratrice non aveva provveduto alla convocazione.

L'amministratrice ha eccepito l'insussistenza di un obbligo di inserire quei punti nell'ordine del giorno dell'assemblea in questione.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale, in composizione collegiale, ha esaminato due soli profili, accogliendo il secondo e disponendo la revoca.

Accesso ai documenti: doglianza infondata. Il Tribunale ha escluso l'inadempimento sull'art. 1129, comma 2, c.c. perché nel preventivo di incarico era chiaramente indicato che i registri sarebbero stati conservati presso lo studio dell'amministratrice e consultabili negli orari di apertura, previo appuntamento, con recapiti e orari di reperibilità specificati.

Mancata esecuzione delle delibere: doglianza fondata. Il ragionamento del giudice si sviluppa nei seguenti passaggi:

  • dal verbale risulta che tutti i condomini, all'unanimità, hanno dato incarico al nuovo amministratore di inserire i punti rinviati in una prossima assemblea da lui convocata;
  • è vero che il verbale non individua «la» prossima assemblea, riferendosi genericamente a una «prossima assemblea», ma ciò non toglie che quei punti non siano stati inseriti nell'ordine del giorno dell'assemblea successiva, tenuta circa un anno e due mesi dopo;
  • i punti non risultano inseriti neppure nell'ordine del giorno delle assemblee ancora successive;
  • questo comportamento integra la mancata esecuzione di deliberazioni dell'assemblea, ipotesi espressamente prevista dall'art. 1129, comma 12, n. 2, c.c. tra le gravi irregolarità.

Il Tribunale ha ritenuto così sussistente la grave irregolarità denunciata dalla ricorrente, senza esaminare le altre contestazioni, e ha condannato l'amministratrice alla rifusione delle spese di lite in base al principio di soccombenza.

Il principio affermato

L'amministratore che, a fronte di una delibera adottata all'unanimità con cui l'assemblea rinvia determinati punti a una «prossima assemblea» da lui convocata, ometta di inserirli nell'ordine del giorno dell'assemblea successiva e delle successive ancora, non dà esecuzione alla deliberazione assembleare, e incorre nella grave irregolarità prevista dall'art. 1129, comma 12, n. 2, c.c., che ne giustifica la revoca, anche se il verbale non individua specificamente quale sia la prossima assemblea.

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