Sono sempre dovuti i diritti di copia anche se l'utente fotografa gli atti processuali

Venerdi 2 Febbraio 2024

Il Ministero di Giustizia con provvedimento del 16 gennaio 2024 ha chiarito che in caso di riproduzione fotografica di documenti processuali, è comunque dovuto il pagamento dei diritti di copia.

il Tribunale di Asti chiedeva un chiarimento in merito al pagamento dei diritti di copia e in particolare chiedeva se l’utente, in occasione della visione del fascicolo processuale, poteva riprodurre fotograficamente, eventualmente avvalendosi del cellullare/smartphone, la documentazione ivi contenuta, senza corrispondere i diritti di copia.

Risposta del Ministero.

a) le norme del d.P.R. n. 115/2002 in materia di diritti di copia sono contenute agli artt. 40, 267, 268, 269 e 274, da leggere, per i profili relativi al processo penale, unitamente alle disposizioni del codice di rito (artt. 116, 117 e ss. c.p.p. e 43 disp. Att. c.p.p.);

b) dalla lettura coordinata degli artt. 4, 267, 107 del testo unico, nonché dell’art. 116 c.p.p., emerge che l’acquisizione di copia degli atti analogici presenti al fascicolo presupponga in ogni caso una richiesta all’ufficio, quindi il pagamento dei diritti di copia, ai fini del rilascio; non risulta, diversamente, consentito acquisire copia dei documenti cartacei presenti al fascicolo con strumenti o dispositivi informatici in disponibilità dell’utente (es. cellulare, dispositivo scanner), in elusione delle disposizioni fiscali sopra richiamate;

c) già in precedenza, con il provvedimento prot. DAG n. 89023.U del 20 giugno 2014, si è affermato che la Direzione ha“…da sempre manifestato di non condividere la scelta operata da alcuni uffici di consentire all'avvocato la riproduzione del documento mediante propri strumenti portatili”, ribadendo “…che il rilascio di copie di atti processuali deve sempre avvenire percependo i diritti previsti dal d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 ed in modo che l'ufficio possa esercitare il controllo sugli atti del fascicolo di cui è custode”.

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