Somme Inps indebitamente percepite dal pensionato e onere della prova.

È molto frequente che l’INPS richieda ai pensionati la restituzione di somme che ritiene di aver erogato indebitamente. Una volta ricevuto la lettera di restituzione, il pensionato che ritiene illegittima la richiesta è tenuto ad agire giudizialmente attraverso l’azione di accertamento negativo della sussistenza dell’obbligo di restituire quanto percepito.

Mercoledi 24 Ottobre 2018

La questione che si pone in questi casi è quella relativa all’individuazione del soggetto tenuto a fornire la prova. Fino al 2008, la dominante giurisprudenza sosteneva che nei giudizi di opposizione alla richiesta dell’indebito, l’onere probatorio sull’irripetibilità spettava all’INPS che era tenuta, quindi, a provare i fatti costitutivi della propria pretesa.

Con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribaltato il suddetto orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.

Con la sentenza n. 198 del 2011, la stessa Cassazione ha statuito che nel giudizio di accertamento negativo della sussistenza dell’obbligo di restituire quanto percepito, fermo restando che il pensionato ha l’obbligo di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione ricevuta, l’INPS non si deve limitare a contestare genericamente l’indebito ma deve indicare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito oltre agli estremi del pagamento anche le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate al fine di consentire al pensionato di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.

Sulla questione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione recentemente con la sentenza n. 26231/2018, pubblicata il 18 ottobre scorso, affermando che nel giudizio di accertamento dell’obbligo di restituire le somme che l’INPS ritenga di aver versato indebitamente è onere del pensionato fornire la prova di non dover restituire le somme richieste.

IL CASO: nella vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour, un pensionato dopo aver ricevuto dall’INPS la richiesta di restituzione di somme che quest’ultimo riteneva di aver erogato indebitamente, chiedeva al Tribunale accertarsi la non debenza in favore dell’Ente Previdenziale. La domanda del pensionato veniva rigettata, mentre la decisione di prime cure veniva riformata in sede di gravame dalla Corte di Appello che dichiarava illegittimo il recupero operato dall’INPS con condanna di quest’ultimo alla restituzione delle somme trattenute.

Avverso la sentenza della Corte di Appello interponeva ricorso per Cassazione l’INPS sulla scorta di un solo motivo con il quale deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2697 e dell’articolo 2033 codice civile avendo la Corte di Appello disatteso il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la suddetta sentenza n. 18046/2010.

LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046/2010, richiamato dall’INPS, secondo il quale nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di restituire le somme instaurato dal pensionato quest’ultimo ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata.

Secondo gli Ermellini:

  1. il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18046/2010 è stato successivamente ripreso dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la sentenza n. 2739 del 11/02/2016 con la quale i giudici di Piazza Cavour hanno confermato che in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell’ “accipiens” l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di quantificare come adempimento quanto corrisposto;

  2. non assume rilievo l’inosservanza, da parte dell’Istituto, dell’obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l’esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell’interessato. (Cass. Sez. Lav n. 1228 del 20/01/2011).

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