Decreto “pace fiscale”: presupposti e condizioni.

dott. Luca De Franciscis.

Lo schema del decreto, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale per il 2019, all’art. 5 prevede la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Martedi 23 Ottobre 2018

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, notificati entro la data di entrata in vigore del decreto non impugnati e ancora impugnabili, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

Per il contribuente interessato a pagare le sole imposte la norma può essere considerata come un beneficio fiscale.

Il beneficio concesso dalla nuova norma non potrà essere utilizzato per gli atti già impugnati o anche ancora impugnabili i cui termini, però, scadono prima del 31 dicembre 2018.

La precisazione contenuta nel 1° comma del decreto “ancora impugnabili” può consentire di poter definire anche gli atti di accertamento, di rettifica e liquidazione già notificati, i cui termini di 60 giorni - concessi per la definizione dell’atto o per l’impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie – scadono prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto.

Esempio: per un atto notificato il 18 ottobre scorso, a tutt’oggi è un atto ancora impugnabile, ma non lo sarà più dopo la scadenza dei 60 giorni; l’atto non sarà considerato “ancora impugnabile” perché i termini scadono prima dell’entrata in vigore della nuova norma, ovvero il 17 dicembre 2018.

Dicevamo, però, che la precisazione “ancora impugnabili” può consentire, anche agli atti che scadono prima dell’entrata in vigore della norma, di poter accedere al beneficio.

Bisogna allora fare ricorso agli Istituti deflattivi del contenzioso.

Questi Istituti, nati per evitare l’avvio del processo dinanzi alle Commissioni tributarie, possono essere utilizzati, in taluni casi, per prolungare la valenza giuridica degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e consentire al contribuente di avere maggior tempo per le opportune riflessioni.

Il prolungamento giuridico, concesso dagli Istituti deflattivi del contenzioso è applicabile, nel caso che interessa, agli atti che scadono prima dell’entrata in vigore delle nuove norme e riportarli nell’alveo di atti “ancora impugnabili”.

Tra gli Istituti deflattivi del contenzioso potranno trovare applicazione l’Istituto di accertamento con adesione o anche l’Istituto del reclamo/mediazione.

Tali istituti permettono di allungare il termine di 60 giorni contenuto nell’atto impositivo e prolungarlo per altri 90 giorni, laddove l’atto non sia stato già preceduto da un invito al contraddittorio.

Gli atti impositivi generalmente consentono di poter pagare, nel termine di 60 giorni, l’imposta in esso contenuta con le sanzioni ridotte a 1/3.

Il contribuente però può scegliere di riflettere ulteriormente e avvalersi di uno degli Istituti deflattivi del contenzioso e rendere, in tal modo, l’atto ancora impugnabile.

La scelta gli permetterà di valutare se produrre ricorso alla Commissione tributaria o accedere ai maggiori nuovi benefici, previsti dal decreto di cui innanzi.

Prima della scadenza dei 60 giorni, quindi, il contribuente può presentare istanza in carta semplice e chiedere all’Ente impositore l’accertamento con adesione (solo per gli atti la cui imposta non supera i 50 mila euro), per concordare una possibile riduzione dell’accertato in contraddittorio con l’Amministrazione.

Con la presentazione dell’istanza i termini di 60 giorni, concessi con l’atto impositivo, si prolungano di altri 90 giorni e l’atto diviene ancora impugnabile.

I 60 giorni più i 90 giorni (in totale 150 giorni), concessi per legge possono permettere di superare la data del 31 dicembre 2018 ed accedere ai benefici previsti dal suddetto decreto.

Oltre all’accertamento con adesione, tra gli Istituti deflattivi del contenzioso, vi è anche l’Istituto del “reclamo/mediazione”. Anche questo Istituto permette di allungare i termini e, come per l’accertamento con adesione, il “reclamo/mediazione” presentato in carta libera, sospende i termini dell’avviso di accertamento per 90 giorni.

dott. Luca De Franciscis

dottore commercialista

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