Sinistri stradali: quando deve essere risarcito il danno biologico terminale

Con l'ordinanza n. 21508/2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della problematica relativa al risarcimento del danno da morte dei congiunti e della trasmissibilità agli eredi del danno biologico terminale.

Martedi 3 Novembre 2020

Il caso: Tizio + altri convenivano in giudizio, in proprio e nella qualita' di eredi di Caio, la Assicurazione S.p.a. e Sempronio, per sentirli condannare, ognuno per la sua competenza e/o solidarieta', al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, provocati dal sinistro nel quale Caio, alla guida di un ciclomotore, veniva travolto dall'autovettura guidata da Sempronio, assicurata dalla Assicurazioni Spa: deducevano che Sempronio, provenendo dall'opposto senso di marcia, cambiava direzione, svoltava repentinamente a sinistra e tagliava la strada al ciclomotore, impattando col medesimo. Nell'incidente Caio, ricoverato in terapia intensiva,vi decedeva.

Il Tribunale, ravvisato un concorso di colpa nella misura del 30% a carico di Caio, liquidava Euro 75.000,00 a favore di ciascuno dei genitori ed Euro 21.000,00 a favore di ciascun fratello della vittima.

I congiunti di Caio impugnavano la decisione dinanzi alla Corte d'Appello, la quale

- accoglieva parzialmente l'appello e riconosceva al padre e alla madre della giovane vittima le ulteriori somme di Euro 18.837,08 e di Euro 6.706,88;

- non accoglieva la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, pur non essendo la vittima deceduta nell'immediatezza del fatto lesivo, motivando tale decisione con il fatto che era stata allegata proprio la mancanza del presupposto, avendo invocato un noto indirizzo di legittimita' che richiede per il consolidamento del diritto risarcitorio il passaggio di un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte e lo stato di coscienza della vittima durante lo stesso.

I congiunti di Caio ricorrono quindi in Cassazione deducendo, tra le varie doglianze, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1126, 2043, 2056 e 2059 c.c., dell'articolo 132 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere la Corte d'Appello accolto la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis.

La Corte, nell'accogliere parzialmente il ricorso per la parte relativa alla mancata liquidazione del danno biologico temporaneo, coglie l'occasione per ribadire i seguenti principi:

a) la persona che, ferita, non muoia immediatamente, puo' acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi:

  • il danno biologico temporaneo, che di norma sussistera' solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilita' dell'invalidita' temporanea), che andra' accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente;

  • il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andra' accertato caso per caso, e potra' sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente;

    b) la Corte d'Appello, nel caso in esame, e' partita da un assunto errato, cioe' che la vittima non fosse sopravvissuta per un lasso di tempo apprezzabile dopo l'evento lesivo, perche' l'incidente era avvenuto il 3 dicembre 2004 e la morte era intervenuta la mattina del 5 dicembre 2004;

    c) pertanto, la doglianza merita accoglimento nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di un danno biologico temporaneo.

La persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente; ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.

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