Sezioni Unite: il notificante deve depositare anche l'avviso di ricevimento del c.d. cad

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 risolve il contrasto giurisprudenziale interno alla giurisprudenza di legittimita' in merito alla questione se sia sufficiente per il giudizio di rituale perfezionamento della procedura notificatoria produrre il primo avviso di ricevimento con relative attestazioni oppure sia necessario, anche ed essenzialmente, che il notificante depositi l'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa" (CAD).

Martedi 20 Aprile 2021

Il caso: Tizia,  destinataria della notifica di una cartella di pagamento per IRPEF derivante da avvisi di accertamento, avversava l'atto esattivo con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, lamentando la mancata rituale notifica di detti atti impositivi prodromici e quindi l'inesistenza del titolo esecutivo (iscrizione a ruolo) legittimante la minacciata esecuzione esattoriale.

L'Agenzia delle entrate, costituendosi, eccepiva che la procedura notificatoria di detti avvisi di accertamento, in precaria assenza della contribuente dal proprio domicilio, doveva di contro considerarsi ritualmente perfezionata secondo le previsioni di legge.

La CTP rigettava il ricorso, rilevando che Tizia non aveva assolto all'onere di impugnare anche nel merito gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata; il gravame interposto dalla contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale: il giudice tributario di appello confermava la ritualita' della procedura notificatoria degli avvisi di accertamento.

Tizia ricorre in Cassazione, che  con ordinanza n. 21714 dell'8 ottobre 2020, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto sulla questione, posta con il secondo motivo, “di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. "irreperibilita' relativa") ed in particolare se possa considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD) ovvero se sia invece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata”.

Le Sezioni Unite, con ampia e articolata motivazione, ritengono di aderire all'orientamento giurisprudenziale per il quale:

a) nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito ha un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilita', intesa come possibilita' di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso;

b) la mera prova della spedizione di tale comunicazione non puo' dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (C. Cost. 346/1998), con il quale si e' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'originaria formulazione della L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione di firma del registro di consegna; assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una "raccomandata con avviso di ricevimento".

Pertanto, il Collegio formula il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneita' di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria puo' essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".

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