Separazione: è il marito che deve provare le circostanze impeditive dell'assegno di mantenimento

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12329/2021 chiarisce i termini di operatività del criterio dei “redditi adeguati” a cui rapportare l'assegno di mantenimento nell'ambito di un procedimento di separazione ex art. 156 c.c.

Lunedi 21 Giugno 2021

Il caso: Il Tribunale di Rovereto pronunciava la separazione personale dei coniugi Tizio e Caia, respingendo la domanda di addebito proposta dal marito, nonche' la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie, e ponendo a carico do Tizio esclusivamente un assegno di mantenimento di Euro 250,00 ciascuno, a favore dei figli della coppia, maggiorenni non economicamente sufficienti.

Su appello di Caia,  la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza impugnata, poneva a carico di Tizio un assegno di mantenimento in misura di Euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Per la Corte distrettuale, nella comparazione tra i redditi delle due parti, non poteva imputarsi all'ex moglie Caia di non avere dimostrato l'impossibilita' di trasformare il rapporto di lavoro part-time - in corso - in un rapporto full-time, o di avere trascurato altre occasioni di lavoro, trattandosi di circostanze impeditive o limitative dell'assegno di mantenimento che avrebbero dovuto essere provate dal marito.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso e nell'evidenziare le differenze rispetto all'assegno divorzile, osserva quanto segue:

a) la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicche' i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilita' con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedelta', convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarieta' post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio;

b)  e' ben vero che la prova dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno incombe su colui che chieda il mantenimento (Cass., 20/03/2018, n. 6886); tuttavia e' altresi' evidente che, a fronte dell'accertamento positivo dei presupposti, compresa la mancanza di colpa del coniuge istante nel non riuscire a reperire un'occupazione confacente, operata dal giudice di merito sulla base delle allegazioni e dei riscontri probatori offerti dal coniuge richiedente, ricade sui colui che intenda contestare siffatta ricostruzione indicare, nel ricorso per cassazione - in adempimento del principio di autosufficienza - gli elementi di segno contrario allegati in sede di merito;

c) nel caso di specie, la Corte d'appello ha accertato in fatto che Caia ha reperito un'attivita' part-time presso un ente privato, e che, "a causa dell'eta' (56 anni), della prolungata estromissione dall'attivita' produttiva e della ormai obsoleta formazione", la medesima non era riuscita a reperire altre e piu' convenienti attivita' lucrative;

d) il motivo di ricorso proposto da Tizio e' del tutto generico, non evidenziando alcun elemento di prova di segno contrario - offerto al giudice di appello - circa una ipotetica colpa della ex moglie nel non essere riuscita ad ottenere una modifica del rapporto di lavoro, o nell'avere rifiutato proposte di lavoro piu' favorevoli.

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