Per il Tribunale di Enna, l'assegno di mantenimento fissato con ordinanza presidenziale decorre dalla domanda di separazione anche se il provvedimento non lo specifica, perché ha natura dichiarativa e non costitutiva del diritto: il silenzio sulla decorrenza non esclude la retroattività del titolo esecutivo.
| Lunedi 22 Giugno 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di decorrenza dell'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale, ribadendo che il silenzio del giudice sul punto non equivale a esclusione della retroattività.
La decisione assume rilievo pratico per chi intende agire in executivis sulla base di un'ordinanza ex art. 708 c.p.c. priva di indicazioni sulla decorrenza, confermando che il titolo è comunque idoneo a fondare il precetto anche per le mensilità anteriori al provvedimento stesso.
Nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale tra Lucilla e Sempronio, il Presidente del Tribunale aveva posto a carico del marito, con ordinanza presidenziale, l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento per la moglie e le figlie, senza nulla disporre in ordine alla decorrenza. Sulla base di tale titolo, Lucilla intimava a Sempronio, con atto di precetto, il pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso per separazione e l'emissione dell'ordinanza.
Sempronio proponeva opposizione a precetto, eccependo l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente per il periodo anteriore al provvedimento presidenziale, in assenza di un'espressa previsione di retroattività. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e annullava il precetto, ritenendo che l'ordinanza, in mancanza di indicazioni sul punto, non potesse produrre effetti retroattivi e che il titolo esecutivo fosse pertanto inesistente per il credito relativo al periodo pregresso.
Lucilla impugnava la decisione, lamentando un'erronea interpretazione delle norme e della giurisprudenza in materia. In particolare sosteneva che:
Sempronio si costituiva chiedendo il rigetto del gravame, ribadendo la correttezza della decisione di primo grado e la natura provvisoria e non retroattiva dei provvedimenti presidenziali, i cui effetti decorrerebbero solo dalla loro emanazione, salvo diversa espressa disposizione.
Il Tribunale di Enna ha accolto l'appello, ritenendo non condivisibile l'interpretazione adottata dal giudice di prime cure perché in contrasto con il prevalente e più autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità. Richiamando un precedente conforme di merito, il Tribunale ha aderito alla tesi secondo cui, in assenza di un'espressa previsione di retroattività, l'assegno di mantenimento decorre comunque dalla data della domanda giudiziale, poiché un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
A sostegno di tale conclusione, il giudice ha sviluppato i seguenti argomenti:
Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha affermato il principio per cui l'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale decorre dalla data di deposito del ricorso per separazione, anche quando il provvedimento non lo preveda espressamente, salvo che il giudice non abbia diversamente disposto. Ne è conseguita la riforma integrale della sentenza di primo grado, con il rigetto dell'opposizione a precetto e l'accertamento del diritto di Lucilla di procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto originariamente notificato.