Notifica cartacea a soggetto munito di PEC: invalidità dell'atto o mera irregolarità?

Avv. Massimo Baglieri.

La digitalizzazione del processo civile ha attribuito al domicilio digitale una funzione sempre più rilevante nel sistema delle notificazioni. La disponibilità di un indirizzo PEC risultante dai pubblici registri e, per i cittadini, la possibilità di eleggere un domicilio digitale mediante l'INAD, hanno indotto parte della dottrina a ritenere che la notificazione analogica debba considerarsi recessiva rispetto a quella telematica.

Lunedi 22 Giugno 2026

Tuttavia, la presenza di un domicilio digitale non risolve automaticamente il problema della validità della notifica eseguita con modalità tradizionali.

Un primo dato merita particolare attenzione.

In molte disposizioni che disciplinano il domicilio digitale il legislatore individua la PEC quale strumento ordinario o addirittura preferenziale di comunicazione, senza tuttavia prevedere espressamente la nullità dell'atto notificato con modalità differenti.

L'assenza di una specifica previsione sanzionatoria impone pertanto di verificare se l'inosservanza della modalità telematica integri una violazione tale da compromettere la funzione stessa della notificazione.

L'art. 156 c.p.c. costituisce il principale criterio interpretativo della questione.

Se la notificazione cartacea ha consentito al destinatario di acquisire conoscenza dell'atto e di esercitare il proprio diritto di difesa, risulta difficile sostenere l'esistenza di un vizio idoneo a determinare l'invalidità dell'intero procedimento notificatorio.

La giurisprudenza di legittimità mostra da tempo una tendenza sostanzialistica, privilegiando l'effettiva conoscenza dell'atto rispetto al rigoroso rispetto di formalità che non incidano concretamente sulle garanzie difensive.

La distinzione assume rilevanza pratica.

L'inesistenza della notificazione viene oggi confinata a ipotesi eccezionali nelle quali manchi del tutto un'attività riconoscibile come notificazione.

Diversamente, la scelta della modalità cartacea in luogo di quella telematica appare più agevolmente riconducibile alla categoria della nullità o, secondo alcuni orientamenti, della mera irregolarità.

In entrambi i casi assume rilievo decisivo il comportamento del destinatario e la verifica dell'effettivo pregiudizio arrecato al diritto di difesa.

La Corte di Cassazione, (Sez. V.), con l’ordinanza del 30 gennaio 2026, n. 34771 ha chiarito un principio rilevante in materia di notificazioni tributarie, principio che secondo me può essere esteso alle notificazioni in materia civile: la notifica effettuata in forma cartacea, anziché tramite posta elettronica certificata (Pec), integra una nullità e non un’inesistenza dell’atto. Il vizio è sanabile se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

La questione potrebbe assumere contorni differenti per il cittadino che abbia formalmente eletto il proprio domicilio digitale nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali.

L'art. 3-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale impone alle pubbliche amministrazioni di utilizzare il domicilio digitale dichiarato dal cittadino.

Tuttavia, la violazione di tale obbligo sembra essere assistita prevalentemente da conseguenze organizzative e sanzionatorie a carico dell'amministrazione, mentre non emerge una chiara previsione di nullità della notificazione effettuata con modalità analogiche.

Ne consegue che la sola esistenza di un domicilio digitale registrato non appare sufficiente, di per sé, a travolgere la validità della notifica cartacea.

La presenza di un domicilio digitale costituisce oggi la regola del sistema, ma non ogni sua violazione determina automaticamente l'invalidità della notificazione.

In assenza di una specifica sanzione normativa, la notifica cartacea eseguita nei confronti di un soggetto munito di PEC deve essere valutata alla luce dei principi generali in materia di notificazioni, con particolare riguardo al raggiungimento dello scopo dell'atto e all'effettiva tutela del diritto di difesa.

L'evoluzione del processo verso la completa digitalizzazione non sembra, allo stato, aver eliminato il ruolo dei principi sostanzialistici elaborati dalla giurisprudenza, che continuano a rappresentare il principale criterio di valutazione della validità delle notificazioni.

Peraltro, nel nostro Ordinamento non esiste alcuna norma che imponga al Magistrato di controllare se il convenuto sia provvisto di PEC.

Nel processo civile italiano, l'onere di verificare preventivamente l'esistenza di un domicilio digitale in capo al destinatario della notificazione grava esclusivamente sul soggetto notificante, ossia sul difensore o sulla parte che agisca personalmente in giudizio.

Nondimeno, appare opportuno che il Moagistrato, soprattutto nell'ipotesi di mancata costituzione del convenuto o del resistente, proceda a una verifica circa l'eventuale esistenza di un domicilio digitale del destinatario.

Tale accertamento consentirebbe al Giudice di disporre di un quadro completo delle modalità con cui si è svolto il procedimento notificatorio e di valutare, conseguentemente, la regolarità della notificazione ovvero l'eventuale sussistenza di vizi o irregolarità.

La mancata costituzione della parte convenuta o resistente potrebbe, infatti, derivare da una precisa scelta difensiva adottata dal legale incaricato, a seguito della ricezione di una notificazione eseguita in forma analogica anziché presso il domicilio digitale del destinatario.

In tale evenienza, il vizio della notificazione rischia di rimanere privo di tutela effettiva: da un lato, la parte destinataria non avrebbe interesse a costituirsi in giudizio, poiché la costituzione determinerebbe la sanatoria del vizio; dall'altro, il Giudice non è destinatario di uno specifico obbligo normativo che gli imponga di verificare d'ufficio la corretta individuazione e utilizzazione del domicilio digitale.

Ne consegue che l'unico rimedio concretamente esperibile potrebbe essere rappresentato dall'impugnazione della decisione, con conseguente aggravio di costi per le parti e ulteriore incremento del carico di lavoro degli uffici giudiziari, sia sotto il profilo dell'attività dei magistrati sia con riferimento alla gestione delle udienze.

Alla luce di tali criticità, appare auspicabile un intervento del legislatore volto a disciplinare in modo più organico e puntuale la materia delle notificazioni, chiarendo gli obblighi di verifica gravanti sui diversi soggetti del processo e prevedendo strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di contenziosi derivanti da irregolarità notificatorie.

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