Se la moglie cambia la serratura commette reato, ma non e' punibile.

A cura della Redazione.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 39458/2016 si pronuncia in merito all'applicabilità al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Venerdi 25 Novembre 2016

Nel caso in esame, la Corte di Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado che aveva dichiarato colpevole del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose l'imputata, la quale aveva sostituito la chiave della serratura dell'appartamento ove viveva per impedire al coniuge, dal quale si stava separando, di entrare nell'immobile.

Avverso la sentenza di condanna l'imputata propone ricorso per Cassazione, deducendo:

a) violazione degli artt. 392 e 52 c.p, in riferimento all'affermata sussistenza del reato de quo b) violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p. per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Quanto al punto sub a), per la difesa il reato non sussiste in quanto l'ex coniuge aveva già spontaneamente lasciato l'appartamento per vivere presso i genitori e la donna aveva provveduto a cambiare la serratura per tutelate la propria incolumità, dal momento che l'uomo aveva già dato segni di serie patologie psichiche.

Di conseguenza avrebbe dovuto essere riconosciuta la legittima difesa, quanto meno putativa.

La Corte di Cassazione, nel ritenere infondato il motivo di cui sopra, precisa i presupposti per la configurabilità del reato ex art. 392 c.p.: per orientamento costante, “....integra gli estremi del reato de quo anche la condotta del proprietario di un immobile che sostituisce la chiave della serratura in danno di chi vanti anche solo il compossesso o la codetenzione....nella nozione di violenza rientra anche il mutamento della destinazione delle cose, che si verifica quando con qualsiasi atto o fatto materiale sia impedita o alterata o modificata la loro utilizzabilità”.

Per quanto attiene alla doglianza di cui sub b), la Corte di Cassazione, nel ritenerla fondata, osserva che la sentenza impugnata avrebbe escluso l'operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione degli interessi pubblici e privati tutelati dall'art. 392 c.p.

Per la Suprema Corte tale assunto è palesemente erroneo, in quanto il legislatore ha indicato espressamente le fattispecie astratte di illecito penale a cui non è applicabile l'esimente, individuandone nei reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni e quindi, per tutte le altre figure di delitti e contravvenzioni, spetta al giudice procedere ad una valutazione in concreto, valutazione che nel caso in esame non c'è stata.

Esito: annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione di Corte di Appello.

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