La scuola guida costerà di più con iva al 22%.

dott. Luca De Franciscis.

Le lezioni teoriche e pratiche, seguite presso le scuole guide, dal 3 settembre 2019 subiranno un aumento per l’applicazione dell’IVA nella misura del 22%.

Martedi 10 Settembre 2019

Prima di tale data frequentare le lezioni nelle scuole guida, per conseguire la patente, era considerata operazione esente da IVA.

L’assoggettamento a imposta delle lezioni guida non è cosa di poco conto e può incidere per più di un quinto sul costo delle lezioni.

Ipotizzato un costo medio di 500 euro, per la frequenza dei corsi, l’IVA comporta un aumento di 110 euro e, quindi, in totale la spesa sale a 610 euro. Per i giovani che hanno atteso la maggiore età, per conseguire la tanto desiderata patente auto, non sarà certo una buona notizia, in special modo per coloro che la dovranno usare per esercitare il proprio lavoro.

L’aumento non è dovuto a una scelta del legislatore italiano ma al necessario adeguamento alla Sentenza dalla Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17 che interpreta la nozione di "insegnamento scolastico o universitario" per una società in Germania.

Per i giudici unionali, "l'insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per sé stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario".

Viene precisato che la Direttiva n. 112 del 2006 dev’essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida".

La Corte precisa anche che l’esenzione IVA non può essere ammessa in altri Paesi della UE, per evitare divergenze nell'applicazione del sistema dell'IVA da uno Stato membro all'altro.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 79 del 02/9/2019, in forza dei suddetti principi e in considerazione della valenza interpretativa della sentenza in commento, da cui discende l'efficacia ex tunc (effetto retroattivo) della stessa, ritiene che l'attività esercitata dal contribuente, avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, debba considerarsi imponibile agli effetti dell'IVA.

La retroattività comporta che tutti gli incassi/fatture registrati come esenti art. 10 del D.P.R. 633/72 devono essere assoggettati a IVA a partire dall’anno 2014 in avanti.

Le autoscuole, pertanto, dovranno versare, con apposita dichiarazione integrativa, l’IVA non incassata dai clienti sin dall’anno ancora accertabile da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per l’assoggettamento ad IVA delle operazioni attive, viene consentito di detrarre l’IVA sugli acquisti, effettuati per l’esercizio di tale attività. Per tale adeguamento, con annesso versamento dell’IVA (mai incassata), non sarà tenuto a versare anche le sanzioni e interessi moratori.

C’è chi sostiene che le autoscuole si attiveranno per riscuotere, ora per allora, il pagamento dell’IVA mai incassata dai clienti.

Potrebbe nascere un lungo contenzioso tra le autoscuole e i clienti, che coinvolgerebbe migliaia di cittadini, con preannunciata possibilità di una class action. Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore per bloccare il recupero di un’imposta mai calcolata, mai richiesta e mai incassata.

Il possibile intervento del legislatore dovrebbe prevedere di bloccare l’esperimento di recupero dell’IVA dai clienti che hanno già pagato e sono già patentati. Potrebbe far sì che gli effetti della sentenza della Corte di Giustizie UE possano decorrere dalla data del 3 settembre 2019 (data successiva alla risoluzione dell’ADE) o anche dal 1° gennaio 2020, così da far salvi anche i contratti in corso.

Va evitato ogni possibile contenzioso ed interessare la Corte Costituzionale che su questioni similari ha già dato il placet.

In più sentenze della Corte Costituzionale il principio di retroattività è stato superato nei limiti della ragionevolezza e senza contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti.

In commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 236/2009, il prof. Alfonso Celotto rileva, tra l’altro, che: “Questa Corte, con riferimento ai rapporti di durata, ha più volte affermato il principio secondo cui il legislatore, in materia di successione di leggi, dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l’oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo – in caso di norme retroattive – il limite imposto in materia penale dall’art. 25, secondo comma, Cost., e comunque a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti” (ex plurimis, sentenze n. 162 del 2008; n. 74 del 2008; n. 11 del 2007; n. 409 del 2005; n. 374 del 2002 e n. 525 del 2000).

Nella giurisprudenza di questa Corte, poi, è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto e non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (ex plurimis, sentenze n. 24 del 2009; n. 11 del 2007; n. 409 del 2005; n. 446 del 2002; n. 416 del 1999 e n. 390 del 1995).

La “ragionevolezza” è anche nelle mani del legislatore.

Luca De Franciscis

dottore commercialista



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