Scontrino telematico con premi per gli acquirenti. Limite al contante.

dott. Luca De Franciscis.
Martedi 29 Ottobre 2019

Domenica 27 ottobre è entrato in vigore il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, riguardante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze in differibili.

L’art. 19 è intitolato “Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless”. Con l’utilizzo di carte di credito e di debito al posto del contante.

L’articolo modifica in parte disposizioni precedenti e prevede, per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi, l’estrazione a sorte di premi attribuiti come una lotteria nazionale.

Sono esclusi dalla lotteria le operazioni d’acquisto effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Per partecipare all’estrazione l’acquirente persona fisica deve comunicare al venditore o prestatore del servizio, il proprio codice fiscale (presente anche sulla tessera sanitaria).

L’esercente trasmette gli acquisti della giornata, e i codici fiscali di coloro che intendono partecipare alla lotteria, all’Agenzia delle Entrate secondo specifiche modalità.

I premi che saranno attribuiti sono esenti da ogni forma di tassazione e assegnati al sorteggiato nel loro intero importo.

La norma non prevede importi minimi e, quindi, è possibile partecipare alla lotteria per tutte le operazioni di pagamento. Anche l’acquisto di uno spillo.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sarà emanato un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, per regolamentare le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altro ordinamento necessario per l’attuazione della lotteria.

Quanto innanzi anche per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori.

Una precisazione. La recente informativa di ottobre 2019 ricorda e precisa che per la trasmissione telematica dei corrispettivi è stata prevista una moratoria di sei mesi delle sanzioni, ma solo per gli operatori che hanno un volume d’affari inferiore a 400 mila euro.

Questi esercenti dovranno, comunque, provvedere e attivarsi, per la trasmissione telematica, entro il 1° luglio 2020.

Lo stesso Decreto Legge, all’art. 18, introduce un nuovo limite all’utilizzo del contante con un tetto di 2.000 euro a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022 il limite scenderà a 1.000 euro.

Da quanto innanzi il tetto di 3.000 euro, ad oggi in essere, resta invariato fino al 30 giugno 2020.

Per ulteriori notizie, sullo scontrino elettronico, è utile ascoltare il VIDEO TUTORIAL dell’Agenzia delle Entrate.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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