Il ruolo del consulente tecnico del pubblico ministero e reati contestabili

Avv. Luigi Salvati - dott.ssa Giulia Rizzo.

Alcuni spunti di riflessione di Luigi Salvati, Avv. del Foro di Roma e di Giulia Rizzo, dott.ssa praticante del Foro di Roma  

1. La responsabilità dei CTU e dei periti 1.1. La responsabilità del consulente tecnico del P.M.: un caso pratico 2. Conclusioni.

Lunedi 27 Maggio 2019

Premessa. Sempre più spesso gli esiti dei processi dipendono da elaborati peritali tecnico-scientifici erronei, incompleti e frettolosi che, in violazione dell’obbligo di verità, arrecano grave nocumento alla giustizia configurando, conseguentemente, varie ipotesi di reato, nonché violazioni disciplinari.

Giova premettere che nell’ambito del processo sia civile che penale è di immediata evidenza l’utilità della professionalità dei “tecnici’’, nominati in qualità di esperti nella materia oggetto della consulenza, in quanto attraverso le specifiche cognizioni tecniche e conoscenze è possibile acquisire valutazioni indispensabili ai fini del processo. E’ chiaro, dunque, che la previsione di una specifica consulenza su questioni ben individuate trova la propria ragione nel valore aggiunto rappresentato da una maggiore professionalità o celerità.

Al contrario, il “tecnico’’ che esorbita dal mandato ricevuto allegando notizie false o comunque erronee mostra assai scarsa deontologia professionale[1].

1. La responsabilità dei CTU e dei periti Nello specifico, i consulenti tecnici d’ufficio ed i periti, che redigono una consulenza contravvenendo agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, sono soggetti a responsabilità ed incorrono in sanzioni penali ben definite e previste dagli artt. 64 c.p.c., 314 e segg., 366, 373, 377 e segg. c.p.

In particolar modo, l’art. 373 c.p. disciplina il delitto di falsa perizia o interpretazione nei confronti del perito che, nominato dall’autorità giudiziaria, dà pareri o interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero. Accanto alle summenzionate sanzioni penali, i CTU ed i periti possono incorrere anche nelle seguenti sanzioni disciplinari: l’avvertimento, la sospensione o, addirittura, la cancellazione dall’albo per “non aver tenuto una condotta morale specchiata[2]”. Tali procedimenti disciplinari, ai sensi dell’art. 19 disp. att. c.p.c., possono essere disposti anche dal Presidente del Tribunale, d’ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell’Associazione professionale.

Da tali considerazioni risulta evidente che i “tecnici” che operano in rapporto con la giustizia devono essere neutrali, pena l’applicazione  di sanzioni penali ben definite.

1.1. La responsabilità del consulente tecnico del P.M.: un caso pratico

Dopo aver esaminato le responsabilità dei CTU e dei periti, ci si chiede se anche per il consulente nominato dal P.M. valgano gli stessi principi. A tal riguardo, come affermato anche dalla giurisprudenza prevalente[3], il consulente del P.M. è tenuto all’obbligo di dire la verità poiché, in quanto ausiliario del P.M., riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 c.p., ed in quanto tale si applicano le fattispecie di reato collegate a questa particolare qualifica. Ebbene, mentre per i CTU ed i periti, i quali redigono consulenze infedeli od incomplete, è contemplata una fattispecie sanzionatoria specifica, al contrario, per il consulente tecnico del P.M., che contravviene al principio di imparzialità, di obiettività, di correttezza, di trasparenza, di diligenza e di dire la verità, non vi è una adeguata normativa sanzionatoria.

Sembrerebbe dunque auspicabile che anche le condotte scorrette dei consulenti del P.M. venissero inquadrate nelle fattispecie sanzionabili a carico del CTU.

Analizzando un caso pratico, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Viterbo in ordine all’investimento mortale di un pedone, il P.M. nominava un proprio consulente cinematico, il quale redigeva il proprio elaborato sulla base di una errata (in quanto veniva falsamente affermato che l’attraversamento del pedone fosse stato repentino, circostanza quest’ultima mai riferita da alcuno dei soggetti sentiti a sommarie informazioni, né emersa da nessun altro atto processuale; veniva, inoltre, falsamente affermato che il pedone avesse attraversato la carreggiata di 5 mt in soli 2,5 sec., circostanza quest’ultima, alquanto improbabile, atteso il rilevato stato di ebbrezza del pedone, come emerso dalla consulenza medico-legale disposta dal P.M. e mai visionata dal consulente tecnico) ed incompleta (in quanto il consulente tecnico del P.M. aveva “tagliato” parti delle sommarie informazioni rese dal conducente del Tir riportandole “amputate” nel proprio elaborato tecnico) ricostruzione del fatto storico senza attendere gli esiti della consulenza medico-legale disposta dal P.M.;

  • senza conoscere quelle che erano le reali condizioni psico-fisiche del pedone deceduto;

  • omettendo inspiegabilmente fatti e circostanze utili ai fini processuali (in quanto veniva incomprensibilmente omessa la circostanza che l’autovettura, dalla quale scese la vittima, successivamente investita, fosse ferma sulla corsia di cortesia con le quattro frecce accese);

  • nonché tacendo determinati esiti obiettivi degli espletati accertamenti e prima ancora che fosse escusso a sommarie informazioni il teste oculare. In seguito al deposito di tale consulenza, il P.M., influenzato da quest’ultima, aderiva alle conclusioni ivi contenute ed avanzava richiesta di archiviazione alla quale la difesa si opponeva.

    Detto ciò, le censure esposte nella relativa denuncia-querela e mosse dal difensore all’operato del consulente del P.M. appaiono sicuramente apprezzabili in quanto, secondo autorevole giurisprudenza, sul consulente tecnico del P.M. grava il dovere di obiettività ed imparzialità, nel senso che il ruolo che egli riveste impone il dovere di verità[4]. La scorretta condotta del consulente del P.M. rischierebbe, dunque, come emerge  dal caso concreto appena analizzato, di influenzare l’attività del pubblico ministero stesso alla quale il consulente apporta il proprio contributo tecnico-scientifico, ma rischierebbe persino di “deviare” le decisioni del giudice a sua volta suggestionato dalle conclusioni del pubblico ministero. 

    Ebbene, appare evidente che all’importante ruolo assunto dal consulente del P.M. corrispondono anche specifiche responsabilità, scaturenti dal rapporto di collaborazione con quest’ultimo in quanto il professionista-consulente, quale ausiliario del P.M., effettua operazioni che, altrimenti, avrebbe dovuto compiere la stessa “pubblica amministrazione” se solo avesse avuto le specifiche competenze. Di conseguenza, le responsabilità proprie di chi ha un rapporto di servizio con il pubblico ministero gravano sul professionista-consulente il quale viene equiparato ad un soggetto qualunque chiamato a “collaborare” con la giustizia in veste di persona a conoscenza dei fatti.

    A sostegno di quanto appena detto, secondo la giurisprudenza maggioritaria già richiamata, il consulente tecnico del P.M., sotto il profilo penale, può essere assimilato al testimone[5] laddove formuli giudizi tecnico-scientifici, dato il possibile svolgimento di una valutazione in termini di verità-falsità. Più precisamente, la qualità testimoniale in capo al consulente del P.M. sarebbe “immanente in quanto prevedibile sviluppo processuale della funzione assegnata” allo stesso. Per le ragioni appena evidenziate, il consulente tecnico del P.M. che contravviene all’obbligo di dire la verità è penalmente responsabile in quanto la sua condotta integra gli estremi degli artt. 371 bis c.p. (delitto di false informazioni al pubblico ministero), 372 c.p. (delitto di falsa testimonianza) e 377 c.p. (delitto di intralcio alla giustizia), atteso il negligente, imperito o ingiusto espletamento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi dell’art. 64 c.p.c., il consulente tecnico del P.M. può rispondere anche civilmente per i danni causati alle parti[6].

2. Conclusioni Alla luce di queste considerazioni, sembra indiscutibile la responsabilità che grava in capo al consulente tecnico del P.M. laddove eluda la propria funzione. Lo scopo del presente scritto è quello di suscitare nel lettore alcuni spunti di riflessione sull’argomento fin qui trattato in quanto l’auspicio è quello di evitare che i “consulenti-professionisti”, nominati dal P.M. al fine di fornire un giudizio tecnico-scientifico sui fatti di causa, possano godere di una sorta di “immunità” tale da pregiudicare ed inficiare l’iter processuale dato che, come già evidenziato in premessa, spesso l’esito dei processi, nonché le conclusioni cui pervengono i giudici, dipendono da elaborati tecnici erronei ed incompleti tesi ingiustificatamente ad avvalorare le inesatte conclusioni dei consulenti tecnici stessi.  

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[1] V. Giudizi negativi del consulente tecnico sono reato? di Nicola Canestrini su www.canestrinilex.com , v. anche “Il giudizio sfavorevole contenuto in una consulenza tecnica di parte è sanzionabile penalmente? Riflessioni sull'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione e sul diritto di difesa sia esso legale o materiale’’di Nicola Canestrini e Lara Battisti, Diritto e giustizia, Giuffrè editore, 2010, in commento ad una sentenza di assoluzione del Giudice di Pace di Rovereto [2] Estratto dal V. “Il manuale del CTU-Nuova edizione’’ 2016 di Serena Pollastrini [3] Sul punto, Cass. pen., SS.UU. sent. n. 51824/14 in quanto il consulente tecnico nominato dal P.M. “ […] acquista, quindi, natura di pubblico ufficiale o di incaricato del pubblico servizio nel momento in cui compie le sue attività incaricate dal pubblico ministero, secondo la distinzione funzionale di cui agli articoli 357 e 358 c.p. concorre oggettivamente all’esercizio della funzione giudiziaria […]”.   [4] Cass. pen., SS.UU. sent. n. 51824/14 “ […] appare del tutto razionale che al consulente tecnico del pubblico ministero siano applicabili le conseguenze penali previste, in caso di false dichiarazioni, dall’articolo 372 cod. pen.”, ed ancora, “ […] sul consulente tecnico del P.M. grava il dovere, connaturato a ogni parte pubblica di obiettività e imparzialità, nel senso che la sua funzione è tesa al raggiungimento di interessi pubblici, quale, in primis, l’accertamento della verità […]” in www.smartlex24.ilsole24ore.com [5] Cass. pen., Sez. I, 26 maggio 2002, n. 26845, CED 221737. Si tratta, tuttavia, di una veste – per così dire – solo processuale, meglio ancora, di una specifica attività processuale, quella del segmento in cui avviene l’esame del consulente tecnico (l’art. 501 c.p.p. estende ai consulenti tecnici le regole dell’esame dei testimoni «in quanto applicabili»). Lucidamente critico nei confronti di un’equiparazione tra la figura del consulente tecnico del pubblico ministero al testimone e, ancor prima in fase investigativa, KOSTORIS, La pretesa vocazione testimoniale del consulente tecnico investigativo dell’accusa, tra codice, Costituzione e diritto europeo, in Giur. cost., 2014, 2614 ss. [6]L’art. 64 co.2 c.p.c. così dispone “In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro. Si applica l’art. 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti’’.

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