Ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica: proroga delle detrazioni e agevolazione del 50% per mobili ed elettrodomestici

Il D.L. 63/2013 con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Martedi 24 Settembre 2013

Ristrutturazioni edilizie.
L'art. 16 del D.L. 63/2013 ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 l'agevolazione fiscale sottoforma di detrazione fiscale del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio immobiliare ed alla ristrutturazione edilizia di immobili residenziali.
La detrazione dall'imposta lorda è pari al 50 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Tali spese devono essere sostenute a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del D.L. 83/2012 (primo decreto di introduzione della detrazione), fino al 31 dicembre 2013.
I lavori che danno diritto alla detrazione del 50% possono riguardare anche le parti comuni condominiali degli edifici residenziali.

Riqualificazione energetica.
Il D.L. 63/2013 ha stabilito, con l'art. 14, che l'aliquota per la detrazione per gli interventi di qualificazione energetica degli edifici passi dal 55% al 65% e che per gli interventi riguardanti le parti comuni degli edifici e le unità immobiliari che fanno parte del condominio tale detrazione sia prorogata fino al 30 giugno 2014.
La detrazione spettante non può comunque essere fruita in un'unica soluzione ma va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Interventi antisismici.
Per gli interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), con procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013 e riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

"Bonus Arredi".
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento delle ulteriori spese documentate (e sostenute a partire dal 6 giugno 2013) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per i quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati esclusivamente all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione a patto che siano "nuovi", ovvero non siano acquistati sul mercato dell'usato.
A titolo di esempio rientrano tra i mobili agevolabili: letti, armadi, librerie, cassettiere, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, ed anche apparecchi per l'illuminazione, divani, materassi, poltrone e credenze che costituiscono un necessario completamente all'arredo dell'immobile.
Nelle spese che danno diritto al "bonus arredi" sono compresi inoltre i costi di trasporto, montaggio e collaudo degli elettrodomestici e dei mobili acquistati.
Anche in questo caso la detrazione spettante dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e deve essere calcolata su una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro.
E' indispensabile inoltre che le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici siano sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. 63/2013, e che tali spese siano collegate all'intervento di ristrutturazione per il quale si ha diritto alla detrazione del 50%.
A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 29E del 18 settembre 2013, chiarisce quali sono gli interventi che danno diritto anche al cosiddetto "bonus arredi" ovvero:
- ristrutturazione edilizia
- manutenzione oardinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo

Si precisa inoltre che i lavori eseguiti sulle parti condominiali non danno diritto ai singoli condomini di usufruire dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili per la propria abirtazione, ma esclusivamente se la destinazione d'uso del bene acquistato è per uso condominiale (ad esempio mobili per l'appartamento del portiere, sala per le riunioni condominiali, guardiole ecc.)

Adempimenti.
Nella citata circolare, l'Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la "detrazione mobili" è strettamente legata a quella per il recupero del patrimonio edilizio. Ciò comporta che il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio rispettando i presupposti e gli adempimenti previsti (art. 16-bis del TUIR, regolamento del Ministero delle finanze del 18 febbraio 1998 n. 41, e provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011).
A tal riguardo si ricorda che dal 2011 non è più necessaria la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, in quanto detto adempimento è stato sostituito dall'indicazione di alcuni dati nella dichiarazione dei redditi e dall'obbligo della conservazione della documentazione individuata dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

Rimane fermo, invece, l'obbligo di pagare il corrispettivo degli interventi di recupero del patrimonio edilizio mediante l'apposito bonifico bancario o postale, salve talune specificate eccezioni, tra le quali il pagamento relativo all'acquisto degli immobili da imprese che hanno eseguito la ristrutturazione di un intero fabbricato.
Per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, si ricorda che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (cfr. comunicato stampa del 4 luglio 2013).

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Allegati:

1) Testo completo del Decreto Legge n. 63/2013

2) Circolare Agenzia delle Entrate n. 29E del 18 settembre 2013

 

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