Risarcimento RCA: l'assicurazione deve pagare anche le spese stragiudiziali.

Lunedi 15 Giugno 2015

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11154 del 29/05/2015, decide in merito alla questione, fino ad oggi controversa, della rimborsabilità, da parte della compagnia di assicurazione, delle spese legali sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale.

Il caso: l'assicurato tramite il proprio legale fa pervenire alla propria compagnia di assicurazione, in sede di risarcimento diretto, la richiesta di rifusione dei danni materiali subiti in conseguenza di un sinistro nel quale era rimasto coinvolto.

L'assicurazione invia al legale dell'assicurato la somma di € 1.650,00 per la riparazione dell'auto e per il fermo tecnico, ma nulla a titolo di rimborso delle spese legali; a questo punto l'assicurato trattiene la somma a titolo di acconto e cita la compagnia davanti al GdP per le sole spese legali.

In primo grado il giudice respinge la domanda, ritenendo che le spese non sono dovute, mentre il giudice di appello, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'assicurazione anche al pagamento delle spese stragiudiziali, essendo pur sempre spese vive e quindi rimborsabili.

La assicurazione propone ricorso per cassazione, adducendo, tra i vari motivi di impugnazione, la violazione e falsa applicazione dell’ art.9 dpr n.254/2006 che recita:“Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.

La Suprema Corte, nel ritenere infondata tale censura, chiarisce e ridimensiona la portata e l'efficacia della suddetta norma regolamentare:

  1. In primo luogo, è orientamento costante della Corte che “il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. (Cass. n. 2275/06, Cass.11606/2005).

  2. I compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito diverso da quello medico legale) per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate.

    Tale principio si desume dal potere del giudice, ex art. 92, 1° co., c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali.

  3. Pertanto, secondo la Corte, una norma regolamentare (e quindi una fonte di secondo grado) che escluda a priori il diritto al risarcimento di un tipo di danno che la legge (e quindi una fonte di primo grado) considera altrimenti risarcibile, appare difficilmente compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ed è perciò nulla, alla luce del principio secondo cui i regolamenti in contrasto con la Costituzione, se non sono sindacabili dalla Corte costituzionali, perche privi di forza di legge, sono comunque disapplicabili dal giudice ordinario, in quanto atti amministrativi, in senso ampio.

  4. In tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa.

  5. Dovranno perciò ritenersi sempre risarcibili le spese stragiudiziali necessitate e giustificate dalla complessità del caso, e/o dalle contestazioni sorte con l’assicuratore richiesto del pagamento o dall’inerzia di assistenza adeguata dello stesso.

    Viceversa, non sarà risarcibile la spesa per compensi all’avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato.

    La Corte quindi cassa la sentenza di appello con rinvio al tribunale, che dovrà quindi valutare se nel caso specifico le spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato avevano i requisiti di necessarietà come sopra specificati.

 

Testo completo della sentenza n. 11154

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