Se il tuo amico a 4 zampe ha subito un danno, devi sapere che è stato riconosciuto il DANNO DA AFFEZIONE.
Mercoledi 10 Agosto 2022 |
In questo periodo dell’anno, molte sono le famiglie che affidano i loro amici a 4 zampe a strutture dedicate ad accoglierli, c.d. Pensione per Animali.
Durante il periodo estivo, più di quello invernale, moltissime sono le famiglie che, non potendo portare con loro gli animali domestici, effettivi membri della famiglia, decidono di lasciarli in custodia presso centri a ciò dedicati.
Non sempre, ma sovente può accadere che al rientro dalle vacanze la Pensione riferisca che purtroppo l’animale è riuscito a scappare (!?) o che ha subito un danno provocato da altro animale, che nei casi più gravi ne hanno provocato finanche la morte.
O ancora il vostro piccolo animale domestico è stato vittima di un incidente stradale.
Che fare in questi casi?
Se fino all’anno 2008 (Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 26972-5/2008) tale evento non era riconosciuto titolare di diritto soggetto a risarcimento danni, oggi la giurisprudenza di merito che si è venuta formando ha cambiato la rotta, considerando risarcibile non solo l’eventuale danno patrimoniale (dato dai costi effettivi sostenuti e provati come possono essere le spese veterinarie etc.) e contrattuale da affidamento in custodia ex art. 1768 cc, ma anche il danno non patrimoniale c.d. DANNO D’AFFEZIONE oltre al danno ex art. 2059 cc.
Negli ultimi anni infatti la giurisprudenza di merito ha affermato che il rapporto d’affezione con l’animale domestico assume un valore sociale tale da elevarlo al rango di diritto inviolabile della persona umana ai sensi degli artt. 2, 32 e 42 Cost. In questa prospettiva, il rapporto tra padrone e animale d’affezione è stato riconosciuto come “espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come e vero e proprio bene della persona, tutelato dall’rt. 2 della Costituzione” (Sentenza Trib. Venezia 17.12.2020 n. 1936 – cofr. Trib. Torino 29.10.2012 n. 6296; Trib. Rovereto 18.10.2009 n. 499; Trib. Parma 02.05.2018 n. 605).
Dunque, nel caso in cui l' animale subisca un danno durante il periodo in cui è stato lasciato presso una Pensione per Animali o venga smarrito, così come se resta vittima di un incidente stradale, i padroni possono avanzare una richiesta di risarcimento danni della seguente tipologia: a) danno economico patrimoniale derivante dalla responsabilità contrattuale ex art. 1768 cod. civ. essendo intercorso tra i padroni e la pensione un contratto di affidamento in custodia del cane; b) un danno extracontrattuale ex art. 2052 c.c. perché l’animale è stato smarrito e/o fuggito dalla pensione nel periodo in cui era sotto la loro custodia; c) danno così detto esistenziale o affettivo per la perdita subita dell’animale, ex art. 2059 c.c. per la cui quantificazione si devono prendere a riferimento tutta una serie di fattori ovvero la specialità di legame che la famiglia ha creato con l’animale, il tempo in cui il cane è stato in famiglia, il costo del cane, l’aspettativa di vita dell’animale.
Ogni caso ovviamente è a sé e dovrà essere attentamente valutato nella formulazione della richiesta economica. Infatti, prudenzialmente, se non si trova un accordo transattivo con chi ha provocato il danno, e si è costretti ad intraprendere un’azione giudiziaria, è consigliabile formulare una richiesta di risarcimento danni in via equitativa ovvero lasciare al Giudice stabilire, secondo il suo prudente apprezzamento, la somma più giusta ed equa per ristorare le persone che hanno subito la perdita dell’animale a loro caro e che a tutti gli effetti costituisce un membro della famiglia.
Infine circostanza da non sottovalutare è che la giurisprudenza di merito, che si è venuta formando, ritiene che il rapporto con gli animali domestici non possa essere paragonato a quello con una cosa trattandosi di una vera e propria relazione con esseri viventi prevalentemente fonti di compagnia e, nella maggior parte dei casi, considerati dai loro padroni come appunto "membri della famiglia" (vedi Sentenza n. 24 Trib. di Vicenza) e pertanto i Giudici riconoscono in via equitativa la suddetta tipologia di danno da affezione condannando l’autore del danno a risarcire somme di denaro per ciascun membro della famiglia ove era stabilmente inserito l’animale.
Se hai subito una danno da perdita dI animale, rivolgiti sempre al Tuo avvocato di fiducia, che saprà consigliarti al meglio, perchè oggi è prevista la giusta tutela.