La rinuncia al volo in ritardo non implica rinuncia al risarcimento

A cura della Redazione.
Mercoledi 5 Settembre 2018

Sul punto si segnala la sentenza del Giudice di Pace di Trapani del 18/06/2018 che ha deciso una controversia promossa nei confronti della Compagnia Ryanair Ltd. per il risarcimento dei danni causati dal ritardo del volo.

Il caso: L.A.C. conveniva in giudizio la Ryanair Ltd, per essere risarcito in conseguenza dell’evento verificatosi in data 05/04/2015: in possesso di un biglietto elettronico per trasporto aereo da Ancona a Trapani con la compagnia convenuta (con partenza programmata alle ore 11:35), l’attore subiva il ritardo dell’aeromobile, di oltre tre ore, per cui richiedeva, a titolo di risarcimento, la compensazione pecuniaria stabilita, pari ad € 250,00.

La Ryanair, nel costituirsi, in via preliminare eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito, avendo parte attrice (attraverso la stipula del contratto di trasporto) dichiarato d’accettare le Condizioni Generali di Trasporto adottate dalla suindicata compagnia aerea, che al riguardo prevedono quale foro competente per la cognizione di eventuali controversie “i Tribunali irlandesi”.

Il GdP, nel rigettare l'eccezione della società convenuta, precisa quanto segue:

a) nel caso di specie, si applica la disciplina del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) che, in materia di contratti a distanza, stabilisce come sede del foro competente quella di residenza o domicilio eletto del consumatore;

b) in particolare, se il contratto è concluso on-line da un consumatore, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene “concluso il contratto nel luogo in cui il passeggero riceve conferma dell’acquisto del biglietto, ossia il luogo di residenza del consumatore”;

c) la Cassazione ha più volte affermato, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c., la presunzione di vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, con la conseguenza che “in assenza di trattativa individuale, la clausola derogatoria abusiva o vessatoria è colpita da inefficacia”;

Per quanto attiene al merito, il GdP, nell'accogliere la richiesta di risarcimento, osserva che:

- per costante giurisprudenza della Suprema Corte, “sono risarcibili i danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per il ritardo (o l’inadempimento) nell’esecuzione del contratto di trasporto, allorquando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi l’impossibilita’ della prestazione derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.“;

- “gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”;

- peraltro, la rinuncia al volo da parte del passeggero, al momento dell’avvenuta conoscenza del ritardo, non costituisce una rinuncia al diritto all’indennizzo, previsto dal Regolamento CE n.261/2004.

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