Nell’ambito dei giudizi civili, non è tenuto al pagamento delle spese sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, l’attore o il ricorrente vittorioso, nel caso di rigetto della domanda di manleva.
Venerdi 10 Ottobre 2025 |
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 22669/2025.
IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità tra origine dell’azione promossa dalla proprietaria di una automobile nei confronti della Regione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo a seguito dei liquami fuoriusciti dal tombino di ispezione fognaria, adiacente alla propria abitazione, verificatesi dal crollo di un muro circostante che aveva fatto saltare il pozzetto.
Il giudizio veniva incardinato innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche.
Nel costituirsi la Regione chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del Comune del luogo dove si era verificato il sinistro.
Il giudizio innanzi al Tribunale delle Acque si concludeva con la declaratoria di incompetenza a decidere a favore del giudice ordinario.
Una volta riassunto il giudizio innanzi al Tribunale ordinario, lo stesso si concludeva con l’accoglimento parziale della domanda dell’attrice.
Il Tribunale condannava la Regione al pagamento di una somma minore rispetto a quella originariamente richiesta, rigettava la domanda proposta nei confronti del Comune e condannava l’attrice al pagamento delle spese di lite a favore dello stesso ente, terzo chiamato in causa.
Il successivo giudizio di appello si concludeva con la conferma della decisione di primo grado.
Avverso la decisione dei giudici territoriali, l’originaria attrice proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione deducendo la violazione dell'articolo 91 c.p.c.
Con il gravame, la ricorrente sosteneva l’erronea decisione in merito all’addebito delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato, in quanto citato in giudizio dalla Regione convenuta, e peraltro in una causa in cui non era rimasta soccombente.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha richiamato il principio di diritto secondo cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa devono essere rimborsate (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata.
Pertanto, hanno osservato gli Ermellini:
- l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato;
- l'attore che abbia visto accolta la domanda almeno nei confronti di uno dei due convenuti, non può considerarsi soccombente ed essere quindi condannato alla rifusione delle spese di lite, che gravano invece sulla parte soccombente.
- ciò non solo nel caso in cui la domanda verso il terzo sia di manleva- e nella fattispecie esaminata non lo è- ma anche come nel caso di specie, in cui il convenuto, nel resistere alla domanda attorea, indichi il terzo quale responsabile dei fatti contestati e ne venga autorizzata (o disposta) la chiamata, qualora la domanda attorea venga accolta, anche parzialmente, nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilità del terzo;
- In questo caso, infatti le spese di lite sostenute dal terzo non possono essere poste a carico dell'attore, perfino se quest'ultimo, come parte diligente, in caso di chiamata in causa per ordine del ordine del giudice, abbia provveduto a notifica al terzo l'atto di chiamata in causa.